Fondo nuove competenze: proroga al 30 giugno per accordi collettivi e domande

Data pubblicazione: 17/02/2021

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Entro il 30 giugno 2021 devono essere sottoscritti gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori; entro la stessa data devono essere presentate all’ANPAL le domande di accesso al Fondo. È quanto prevede il decreto interministeriale del 22 gennaio 2021 del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Economia e delle finanze. Quali i benefici effettivi per i datori di lavoro?

Il Fondo Nuove Competenze è stato istituito dal decreto Rilancio (art. 88, D.L. n. 34/2020), successivamente modificato dal decreto Agosto (art. 4, D.L. n. 104/2020) e disciplinato dal decreto interministeriale del 9 ottobre 2020, modificato e integrato dal decreto interministeriale del 22 gennaio 2021.
ANPAL ha approvato l’Avviso pubblico contenente le indicazioni operative con determina n. 461 del 4 novembre 2020; ora si attendono nuove istruzioni per dare attuazione alle diverse disposizioni del decreto appena pubblicato.

Il datore di lavoro privato interessato a chiedere l’intervento del Fondo deve innanzitutto stipulare un accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro. L’accordo, stipulabile a livello aziendale o territoriale, deve essere sottoscritto dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda.
L’ANPAL in proposito ha chiarito che gli accordi collettivi a livello aziendale possono essere sottoscritti anche da una sola organizzazione sindacale, purché sia maggiormente rappresentativa a livello aziendale.

Più nel dettaglio, gli accordi collettivi:

  1. devono necessariamente prevedere i progetti formativi, il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento e il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze (nel limite massimo di 250 per ogni lavoratore), nonché, nei casi di erogazione della formazione da parte dell’impresa, la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso;
  2. devono individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, in ragione dell’introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell’impresa, e del relativo adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati, di norma, anche al fine del conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4, in coerenza con la Raccomandazione europea sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze per gli adulti del 19 dicembre 2016;
  3. possono prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate a incrementare l’occupabilità del lavoratore, anche al fine di promuovere processi di mobilità e ricollocazione in altre realtà lavorative coerenti con il sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze regionali.

Possono accedere al Fondo tutti i datori di lavoro privati, compresi i liberi professionisti che abbiano lavoratori dipendenti purchè sottoscrivano, entro il nuovo termine del 30 giugno, gli accordi collettivi.
Destinatari degli interventi formativi possono essere tutti i lavoratori dipendenti occupati nelle imprese ammesse a beneficiare dei contributi finanziari del FNC o in somministrazione a prescindere dall’inquadramento contrattuale (di conseguenza, anche i dirigenti).

Il limite massimo delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze per ogni lavoratore è pari a 250.

Il FNC rimborsa il costo delle ore di lavoro dei lavoratori impegnati nei progetti e copre la retribuzione più i contributi previdenziali ed assistenziali; non rientrano i tra i rimborsi i ratei di mensilità aggiuntive o TFR e il premio di produzione. L’ANPAL ha chiarito che oggetto di rimborso sono le ore impiegate per la frequenza di percorsi di sviluppo delle competenze e non il costo delle attività di formazione (docenti, tutor, aule).

Possono essere soggetti erogatori dei percorsi formativi tutti gli enti accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero altri soggetti anche privati, che per statuto o istituzionalmente svolgono attività di formazione.
La formazione può essere erogata anche direttamente dall’impresa che ha presentato la domanda di contributo, se previsto dall’accordo collettivo e svolta in modalità training on the job purché sia espressamente previsto dal progetto formativo.
L’attività di formazione può essere avviata solo dopo l’approvazione della domanda presentata dal datore di lavoro all’ANPAL.

Le domande di contributo possono essere presentate per singola azienda o cumulativamente dal legale rappresentante, o da un suo delegato, della società capogruppo o del Fondo Paritetico Interprofessionale ovvero del Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori.
Il rimborso dovuto al datore di lavoro viene quantificato e autorizzato da ANPAL e il pagamento è effettuato da INPS sull’IBAN indicato dall’azienda con le seguenti percentuali:

  • 70% a titolo di anticipazione;
  • 30% a saldo.

Le attività di sviluppo delle competenze devono concludersi entro 90 giorni dalla data di approvazione della domanda da parte di ANPAL, termine elevato a 120 giorni nei casi in cui la domanda sia presentata dai Fondi Paritetici Interprofessionali e dal Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori.

(Fonte: Ipsoa)