Fondo Nuove Competenze: come la formazione può contenere l’utilizzo degli ammortizzatori sociali

Data pubblicazione: 24/08/2020

Incentivare la formazione in azienda attraverso il finanziamento delle ore di lavoro dedicate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze. Il Decreto Agosto rifinanzia il Fondo Nuove Competenze, previsto dal decreto Rilancio per limitare l’impatto negativo sui livelli occupazionali, derivante dall’emergenza da Covid-19. La misura è applicabile a tutti i lavoratori del settore privato e ha carattere di eccezionalità: riguarda solo il 2020 e il 2021. Per la sua piena attuazione, manca il decreto del Ministero del Lavoro che dovrà contenere i criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse. Il decreto doveva essere emanato entro il 19 luglio 2020.

Il Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), nella parte in cui tratta le misure in materia di lavoro (Capo I), modifica il contenuto dell’art. 88 della legge n. 77/2020, di conversione del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), che incentiva la formazione in azienda attraverso il finanziamento delle ore di lavoro dedicate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze.

In considerazione di questa modifica ed al fine di avere una visione completa dell’agevolazione posta in atto, è il caso di riepilogare la portata della disposizione normativa dopo le implementazioni ricevute.

Il legislatore, con l’art. 88 del D.L. n. 34/2020, al fine di contrastare e limitare l’impatto negativo sui livelli occupazionali, derivante dall’emergenza sanitaria da Covid-19, ed accompagnare la fase di ripresa, istituisce, presso l’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro), il Fondo Nuove Competenze che può essere utilizzato dalle parti (datore di lavoro e lavoratori), per realizzare specifiche intese di conversione temporanea dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, ovvero per favorire percorsi di ricollocazione, ed erogare interventi formativi per i lavoratori. Proprio gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, saranno a carico del Fondo Nuove Competenze.

Il Fondo avrà una capienza di 430 milioni di euro per l’anno 2020 e di 300 milioni di euro per l’anno 2021, a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO, in quanto gli interventi formativi, oltre ad essere compatibili con le finalità del PON sistemi di politiche attive per l’occupazione, rispondono alle indicazioni fornite dalla Commissione europea nell’ambito della Coronavirus Response Investmet Initiative.

Il presupposto, per la realizzazione agevolata di questi percorsi formativi, è la sottoscrizione di un accordo collettivo di secondo livello da parte di associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (in caso di accordo territoriale), ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda (in caso di accordo aziendale).

Trattandosi di un beneficio normativo è il caso di attenersi scrupolosamente a questo principio, in quanto la formulazione di un accordo con soggetti diversi, rispetto alla prescrizione legislativa, porta alla perdita dell’incentivo.

L’accordo collettivo dovrà prevedere una temporanea rimodulazione degli orari di lavoro che, a parità di stipendio, potrà soddisfare le nuove esigenze organizzative aziendali e favorire percorsi di mobilità nel mercato del lavoro.

Ora la palla passa alle relazioni industriali, affinché le parti sociali possano condividere l’importanza della formazione quale motore della ripresa organizzativo/produttiva dell’impresa. In pratica, si tratta di mettere al centro dell’attenzione la formazione continua, stabilendo la possibilità di dedicare parte dell’orario lavorativo alla formazione e favorendo così la realizzazione di nuove competenze richieste dal mercato del lavoro. Ciò comporterà, indirettamente, un contenimento dell’utilizzo degli ammortizzatori sociali che implicano una riduzione non solo lavorativa ma anche economico/salariale.

Alle iniziative possono partecipare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici Interprofessionali (costituiti ai sensi dell’art 118 della legge 388/2000), nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori (di cui all’art. 12 del decreto legislativo n. 276/2003) che, a tal fine, potranno destinare al Fondo Nuove Competenze una quota delle risorse disponibili nell’ambito dei rispettivi bilanci.

Destinatari del Fondo saranno i datori di lavoro del settore privato che abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa ai sensi dell’art. 88, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, stabilendo che parte dell’orario di lavoro sia finalizzato alla realizzazione di appositi percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore.

Oggetto del finanziamento sarà il costo del personale relativo alle ore di frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze stabiliti dagli accordi collettivi. Il finanziamento sarà autorizzato da ANPAL e avverrà attraverso il meccanismo dello sgravio contributivo operato da INPS.

(Fonte: IPSOA)