Diagnosi energetica, obbligo e opportunità

Data pubblicazione: 15/11/2019

Il D.Lgs 102 del 2014 ha reso obbligatoria la realizzazione di una diagnosi energetica, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015, e successivamente ogni 4 anni, per:

  • le grandi imprese;
  • le imprese a forte consumo di energia elettrica.

Limitatamente al rispetto dell’obbligo di realizzazione della diagnosi, un’impresa è considerata grande impresa quando il requisito occupazionale (più di 250 effettivi) sussiste congiuntamente a un fatturato superiore a 50 milioni di euro o a un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni.
Le imprese a forte consumo di energia elettrica, dette anche energivore, sono le imprese iscritte nell’elenco annuale istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

La grande impresa è soggetta all’obbligo di diagnosi entro il 5 dicembre dell’anno n-esimo, a decorrere dal 2015, solo se la condizione di grande impresa si è verificata per i due esercizi consecutivi precedenti a tale anno, a decorrere dalla data di chiusura dei conti, ovvero negli anni n-1 ed n-2. Risulta obbligata all’esecuzione della diagnosi energetica entro il 5 dicembre dell’anno n-esimo, a decorrere dal 2015, l’impresa energivora che abbia beneficiato degli incentivi per gli energivori per l’anno n-2.

Le diagnosi devono essere eseguite da società di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici certificati da organismi accreditati. AERE, società partner di SAEF con una pluriennale esperienza in materia, fornisce – tra gli altri – anche questo servizio. Maggiori informazioni sono reperibili sul loro sito web.

Per tutte le diagnosi successive alla prima, è stato introdotto l’obbligo di utilizzare strumentazione dedicata e inserita all’interno di una adeguata strategia di monitoraggio per ripartire i consumi energetici complessivi del sito sulle varie utenze o aree funzionali.
I risparmi totali conseguiti per ogni anno solare, a decorrere dal 2014, dalle imprese che attuano un sistema di gestione dell’energia ISO 50001 e dalle imprese che effettuano audit energetici ai sensi del D.Lgs 102/2014, per i quali non siano stati percepiti titoli di efficienza energetica, dovranno essere comunicati ad ENEA con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo al conseguimento dei risparmi stessi.

(Fonte: ENEA)