Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020

Data pubblicazione: 26/03/2020

 

Il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020 ha aggiornato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, che prevede la sospensione, fino al 3 aprile 2020, delle attività produttive.

Fra le 80 attività che possono proseguire l’attività, sono comprese le seguenti produzioni e servizi:

  • Farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici: consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna
  • Prodotti agricoli e alimentari: l’intera filiera alimentare per produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di bevande e cibo
  • Servizi di assistenza sociale residenziale e non residenziale.
  • Baby sitter e badanti: potranno continuare a lavorare in supporto alle famiglie
  • Impianti a ciclo produttivo continuo: consentite le attività, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti.
  • Industria dell’aerospazio e della difesa: consentite le attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.
  • Servizi postali e corrieri: le Poste continueranno a operare ma il servizio è garantito con un numero di uffici postali proporzionale agli abitanti di ciascun Comune.
  • Edicole e tabaccai: restano aperti. 
  • Attività bancarie, finanziarie e assicurative: in base all’Ordinanza regionale del 21 marzo tali attività devono utilizzare modalità di lavoro che favoriscano la prenotazione con appuntamenti a favore dell’utenza, in modo da evitare assembramenti
  • Strutture ricettive: l’Ordinanza regionale del 22 marzo (in parziale modifica dell’Ordinanza 514 del 21 marzo) dispone la chiusura delle strutture ricettive e l’allontanamento degli ospiti entro le 72 ore successive all’entrata in vigore dell’ordinanza, tranne nei casi specificati nel provvedimento del 22 marzo.
  • Attività professionali: l’Ordinanza regionale del 21 marzo prevede la chiusura delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza fino al 15 aprile.

L’elenco completo e aggiornato è quello riportato nel Decreto MiSE del 25 marzo di modifica dei codici ATECO del DPCM 22 marzo 2020.

Rimangono aperte anche le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere autorizzate, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva. Il Prefetto può sospendere le attività se reputa non sussistano le condizioni per farle operare.

Le imprese le cui attività non sono sospese devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

Le imprese le cui attività erano state sospese per effetto del DPCM del 22 marzo, potevano completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Alle imprese che non erano state sospese dal DPCM 22 marzo 2020 e che, per effetto del Decreto MiSE del 25 marzo, devono  sospendere la propria attività, è consentita la possibilità di ultimare le attività necessarie alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino alla data del 28 marzo 2020.

Il DPCM precisa inoltre che le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) dell’art.1 del Decreto stesso, in quanto non ritenute di pubblica utilità o essenziali, possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile (smart working).

Le disposizioni del DPCM si applicano cumulativamente a quelle previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’Ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. I termini di efficacia già fissati al 25 marzo 2020 sono quindi prorogati al 3 aprile 2020.

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