Decreto “Cura Italia”: il Governo supporta famiglie, lavoratori e imprese

Data pubblicazione: 17/03/2020

Il Governo vara l’atteso decreto “Cura Italia” con misure urgenti per sostenere l’economia danneggiata dall’emergenza Coronavirus ed in particolare cittadini, professionisti e imprese.

Secondo le anticipazioni fornite a margine del CdM, ci sono 10 miliardi per il sostegno del lavoro del reddito (ammortizzatori sociali per dipendenti e autonomi, stagionali, e altre forme di lavoro), estensione congedo parentale, voucher baby-sitter per i genitori. Sostegno aggiuntivo per chi va a lavorare in sede. Sospensione di rate di prestiti e mutui, potenziamento del fondo di garanzia, differimento delle imposte.

Secondo il governo, i 25 miliardi messi in campo attiveranno flussi per complessivi 350 miliardi di euro.

Come atteso, sono quattro i pilastri del provvedimento: sanità, lavoro, sostegno della liquidità di famiglie e imprese, fisco. Un secondo decreto sarà emanato ad aprile con misure di rilancio per l’industria e imprese.

Vediamo in sintesi le principali novità previste per il mondo produttivo e le famiglie, per la cui attuazione si attinge a tutti i 25 miliardi di flessibilità sul bilancio approvati dal Parlamento, in attesa di ulteriori provvedimenti per l’emergenza economica dettata dalla diffusione del Coronavirus, in attesa di leggere il testo del provvedimento per avere conferme e dettagli.

Congedo parentale

Congedo parentale speciale per chi non fa smart working.

Congedo parentale “speciale” di massimo 15 giorni – cumulativi, frazionabili e da fruire non contemporaneamente fra i due genitori che lavorano – pari al 50% della retribuzione, applicabili dal 5 marzo per tutti i dipendenti e i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS.

Il trattamento economico spetta solo fino ai 12 anni di età del figlio oppure, indipendentemente dall’età, nel caso in cui il figlio abbia una disabilità. Il congedo speciale sarà non retribuito con figli tra 12 e 16 anni, vige il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Questi aiuti valgono per coloro che in questi giorni devono recarsi al lavoro (quindi, non sono in smart working, ferie o permesso retribuito, né fruiscono di ammortizzatori sociali).

Voucher baby-sitter.

Un voucher da 600 euro al mese per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i genitori di figli fino al 12 anni, in alternativa al congedo parentale. Il voucher viene erogato mediante libretto famiglia. Innalzamento di questo voucher fino a mille euro per gli operatori sanitari (medici, infermieri, tecnici sanitari e ricercatori).

Premio in busta paga.

Per chi continua, nel mese di marzo, a recarsi a lavoro in sede, un premio di 100 euro esentasse ai lavoratori dipendenti pubblici e privati con reddito entro i 40mila euro l’anno, nella busta paga di aprile o con conguaglio di fine anno.

Legge 104.

Chi assiste persone disabili fruendo dei permessi periodici (3 giorni al mese) concessi dalla Legge 104, potrà chiedere fino a 24 giorni in più nei prossimi due mesi, ossia 12 giorni nel mese di marzo e altrettanti nel mese di aprile.

Mutui.

Sospensione fino a 18 mesi delle rate del mutuo prima casa per chi perde il lavoro e percepisce gli ammortizzatori sociali a causa del Coronavirus. Valido tanto per dipendenti quanto per gli autonomi, senza soglie ISEE. Per autonomi o liberi professionisti basta l’autocertificazione del calo di fatturato superiore ad un terzo.

Redditi bassi.

Un fondo per il reddito di ultima istanza (plafond da 200 milioni) riservato a lavoratori dipendenti e autonomi che per colpa della pandemia hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività purché nel 2019 non avessero guadagnato più di 10mila euro. Riceveranno un’indennità economica per tutto il 2020 secondo criteri che saranno stabiliti dal Ministero del Lavoro.

Autonomi.

Ai lavoratori autonomi sarà riconosciuta una indennità una tantum di 500 euro. Parliamo di professionisti e collaboratori ma anche stagionali e lavoratori del turismo e delle terme, nonché dell’agricoltura e dello spettacolo. Inoltre, bonus per taxi e servizi di noleggio auto con conducente, per realizzare paratie antivirus con cui separare i posti di guida del conducente dai sedili dei passeggeri.

Fisco

Proroga versamenti 16 marzo e stop accertamenti fiscali.

In primis proroga di tutte le scadenze fiscali e contributive (non solo per le imprese ma anche per Professionisti e Partite IVA) a partire da quelle in scadenza il 16 marzo, con lo stop a tutte le attività di accertamento fiscale e riscossione da parte dell’Agenzia delle Entrate, tranne che nei casi di prescrizione imminente.

1. Soggetti con domicilio fiscale o sede in Italia:

  • sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 (pagamenti da effettuarsi entro il 30 giugno senza sanzioni né interessi; resta ferma la disposizione di cui all’art.1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 per quanto concerne la Dichiarazione dei redditi precompilata 2020);
  • proroga al 20 marzo per i versamenti in scadenza il 16 marzo nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria;
  • sospese le scadenze ricadenti nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio derivanti da cartelle di pagamento e avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. Versamenti in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (non è previsto rimborso di quanto già versato).

2. Settori più colpiti.

Inizialmente per le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator (con estensione successiva ad  associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori), versamenti sospesi, da effettuare senza sanzioni né interessi in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o con rateizzazione massima di 5 rate di pari importo (a partire dalla stessa data) per:

  • ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (agli articoli 23 e 24 del DPR 29.09.1973, n. 600) in scadenza fino al 30 aprile 2020;
  • adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza fino al 30 aprile 2020;
  • IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.
  • per associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, versamenti sospesi da effettuarsi in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020, o con rateizzazione fino a 5 rate mensili di pari importo a partire dalla stessa data;
  • ritenute alla fonte operate, in qualità di sostituti di imposta, nei confronti dei lavoratori dipendenti, ai sensi degli articoli 23 e 24 del DPR 29, 09.73, n. 600 fino al 30 aprile 2020;
  • contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria fino al 30 aprile 2020.

3. Piccole Partite IVA.

Per le piccole Partite IVA (ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente) danneggiate dall’emergenza sanitaria è consentito di non procedere ai versamenti, in scadenza nel mese di marzo, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, relativi alle trattenute dell’addizionale regionale e comunale, relativi all’imposta sul valore aggiunto e relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria. I versamenti si effettueranno entro il 31 maggio 2020 in un’unica soluzione o con rateizzazione massima di 5 rate di pari importo a partire dalla stessa data.

4. Agenti e Lavoratori autonomi.

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente (2019) a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L., a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato: possibilità di chiedere al Sostituto di Imposta la non applicazione delle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del DPR 29.09.73, n. 600 riferite a ricavi e compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020.

I versamenti si effettueranno entro il 31 maggio 2020 in un’unica soluzione o con rateizzazione massima di 5 rate di pari importo a partire dalla stessa data.

5. Soggetti con domicilio fiscale o sede in zona rossa.

Proroga al 30 aprile degli adempimenti tributari, compresi quelli derivanti da cartelle di pagamento, nonché atti previsti dall’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020.

Imprese

  • Potenziamento del Fondo di Garanzia PMI: (con ulteriori misure per la liquidità delle imprese) 1 miliardo in più di plafond, garanzie statali per la moratoria sui finanziamenti bancari, sostegno fiscale per la cessione dei crediti deteriorati, garanzia massima per singola impresa fino a 5 milioni di euro. In particolare, moratoria su prestiti e finanziamenti di PMI e microimprese penalizzate dalle misure anti-Covid-19 (su richiesta alla banca) con garanzia pubblica al 33%.
  • per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
  • per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
  • per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Moratoria mutui PMI con garanzia automatica.

Sostegni al trasporto aereo e marittimo. Cassa integrazione anche per le microimprese. Sarà concessa a tutte le imprese in difficoltà per 9 settimane, a prescindere dalla loro dimensione. Oltre alla nuova Cig resta ferma la possibilità di trasformare in ordinaria la Cigs. Cassa in deroga anche per settori non coperti, compresi agricoltura e pesca.

Fondi per le imprese che devono acquistare dpi (come guanti e mascherine) per i dipendenti e credito d’imposta al 50% per le spese di sanificazione di ambienti e strumenti di lavoro (massimo 20mila euro).

Sicurezza sul lavoro e Coronavirus: i requisiti per restare aperti

Per l’affitto degli esercizi commerciali c’è un credito d’imposta per il proprietario dell’immobile che in questo modo recupera la somma. Il credito d’imposta del 60% riguarda gli affitti di marzo di negozi e botteghe e non si applica alle attività essenziali che sono rimaste aperte.

Altre misure.

  • Lavoratori in quarantena da considerarsi in malattia, sia nel pubblico sia nel privato (certificata dal medico per 15 giorni).
  • Prezzi calmierati per mascherine e prodotti disinfettanti, con multe per chi non rispetta le regole.
  • I medici possono esercitare la professione prima dell’esame di Stato durante l’emergenza.
  • Cliniche private a disposizione delle Regioni per l’emergenza (con indennizzo una tantum).
  • Il Prefetto può requisire alberghi per quarantene, nonché presidi sanitari e medico-chirurgici e beni mobili di qualsiasi genere, sempre per fronteggiare l’emergenza e con sempre previo indennizzo.

(Fonte: PMI.IT)