Decreti Ristori, c’è la conversione in legge: con qualche novità

Data pubblicazione: 21/12/2020

Nella seduta del 18 dicembre 2020 la Camera dei Deputati ha approvato in via conclusiva il disegno di legge di conversione del primo decreto Ristori (D.L. 137/2020), nel testo licenziato il 15 dicembre dal Senato, in cui sono confluiti anche gli altri 3 decreti Ristori: i decreti legge n. 149, n. 154 e n. 157 (Ristori-bis, Ristori-ter e Ristori-quater), che sono stati abrogati, con salvezza degli effetti nel frattempo prodotti.

Oltre alle misure fiscali, finanziarie, in materia di lavoro e di sostegno delle famiglie di tutti e quattro i decreti Ristori, diventano così definitive le ulteriori novità introdotte nel corso dell’iter di conversione.

Ecco le principali.

Novità in materia di lavoro. Tra le novità in materia di lavoro introdotte nel corso dell’iter di conversione, di particolare importanza la conferma per tutto il 2021 dello sgravio contributivo totale per i contratti di apprendistato di primo livello, stipulati nel medesimo anno, riconosciuto in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti non superiore a 9.

Altra modifica riguarda la possibilità di rinunciare all’esonero contributivo in favore della cassa integrazione guadagni anche per una sola parte dei lavoratori.

Nel passaggio parlamentare è stata inoltre inserita la proroga della validità dei versamenti della contribuzione volontaria all’INPS dovuti per il periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 anche se effettuati in ritardo purché entro i 2 mesi successivi e comunque entro il 28 febbraio 2021.

Crisi da sovraindebitamento. Da segnalare anche le modifiche alla legge n. 3/2012 in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento, con cui vengono anticipate alcune disposizioni del Codice della crisi d’impresa, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021, e che semplificano la procedura di sovraindebitamento.

Misure fiscali. Ulteriori ritocchi interessano la ripresa dei versamenti sospesi relativi al secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP. In base alla modifica apportata, la somma dovuta potrà essere pagata anche con la rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 aprile 2021.

Inoltre, viene prorogato al 31 marzo 2020 l’esonero dal pagamento della tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) e del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) per gli esercizi di ristorazione e di somministrazione di pasti e di bevande e gli ambulanti.

Ulteriore modifica intervenuta nell’iter di conversione riguarda il Fondo Gasparrini per la sospensione mutui prima casa. In particolare:

  • è stata confermata dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 la procedura rapida di accesso che consente alla banca di sospendere le rate del mutuo al ricevimento della domanda;
  • è stata prorogata fino al 9 aprile del 2022 la possibilità di richiedere la moratoria anche ai finanziamenti in ammortamento da meno di un anno.

Al riguardo si segnala il comunicato della Consap (soggetto gestore del Fondo) del 17 dicembre 2020, in cui viene specificato che gli interventi previsti dal decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), validi per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore dello stesso decreto (17 marzo 2020), sono decaduti il giorno 17 dicembre 2020.

Pertanto, a decorrere dal giorno 18 dicembre 2020 e fino ad eventuali nuove proroghe, le deroghe previste per l’emergenza Covid 19 non potranno più essere contemplate.

In particolare, le categorie che non potranno accedere ai benefici del Fondo sono i lavoratori autonomi/liberi professionisti e le cooperative edilizie a proprietà indivisa.

Inoltre, si ricorda che dal 18 dicembre per l’accesso al Fondo:

  • sarà nuovamente richiesta la presentazione dell’indicatore di situazione economica equivalente (ISEE);
  • saranno ammissibili al Fondo solo i mutui di importo fino a 250.000 euro;
  • i mutui già ammessi alla garanzia del Fondo “Prima casa” non potranno accedere alla sospensione del pagamento delle rate;
  • non sarà possibile richiedere la sospensione per i mutui che abbiano già fruito di 18 mesi di sospensione o di 2 periodi di sospensione, anche nel caso in cui sia ripreso, da almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate.

Equo compenso per fruizione superbonus 110%. Da segnalare anche la disposizione che introduce l’obbligo di osservanza della disciplina dell’equo compenso nei riguardi dei professionisti iscritti a Ordini e Collegi per gli interventi che accedono al superbonus 110% nelle forme di sconto in fattura o cessione del credito.

Ulteriori disposizioni. Di nuova introduzione anche il contributo a fondo perduto, per l’anno 2021, a favore dei locatori di immobili che riducono il canone di locazione di immobili ad uso abitativo (contratti in essere alla data del 29 ottobre 2020), che costituiscono l’abitazione principale del locatario, ubicati in un comune ad alta tensione abitativa.

Nel corso dell’iter di conversione si è intervento anche sulla disciplina del Fondo di garanzia per la prima casa, istituito dalla legge di Stabilità 2014, volte ad espandere nuovamente il novero dei destinatari delle agevolazioni del fondo stesso. Per effetto della modifica, le giovani coppie o nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché i giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico tornano a essere identificati quali categorie con priorità nell’attribuzione del beneficio e non più destinatari esclusivi dei benefici del Fondo.

È stato inoltre istituito un fondo di 180 milioni di euro per l’anno 2021 finalizzato alla riduzione, nell’anno 2021, della spesa sostenuta, con riferimento alle voci della bolletta elettrica identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”, dalle utenze connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici.

Altra novità riguarda la disciplina del golden power: viene esteso fino al 30 giugno 2021 l’obbligo di notifica dell’acquisto di partecipazioni e dei relativi poteri esercitabili dal Governo (imposizione di impegni e condizioni e opposizione all’acquisto) sia con riferimento agli attivi strategici, sia con riferimento alle operazioni di acquisto di partecipazioni.

(Fonte: IPSOA)

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