Conversione del Decreto Milleproroghe: le novità principali

Nella GU del 1° marzo 2021 è stata pubblicata la Legge n. 21 del 26 febbraio 2021 di conversione del D.L. n. 183 del 31 dicembre 2020 (c.d. Milleproroghe).

Il provvedimento è entrato in vigore il 2 marzo 2021.

In particolare, è stata confermata la previsione del comma 6 dell’art. 15 che riguarda la sospensione dell’applicazione del primo periodo del comma 5 dell’art. 219 del D.Lgs 152/2006, così come recentemente modificato dal D.Lgs 116/2020, fino al 31 dicembre 2021.

Tale periodo prevede che “Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi”. L’obbligo di apporre sugli imballaggi destinati al canale B2C le indicazioni per il corretto conferimento in raccolta differenziata, è sospeso fino al 31 dicembre 2021. Pertanto, le imprese del settore avranno un anno di tempo per adeguarsi all’obbligo e prevedere anche questa informazione sugli imballaggi destinati al consumatore finale.

Non è stata invece prevista la sospensione del secondo periodo del comma 5 dell’art. 219 del D.Lgs 152/2006, il quale recita: “I produttori hanno altresì l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/29/CE della Commissione”.

Inoltre, è stata confermata la previsione del comma 5 dell’art. 12 che ha modificato il comma 4 dell’art. 72 del D.Lgs 101/2020 in materia di protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti. Tale previsione prevede la proroga fino al 30 aprile 2021 del termine per l’emanazione del decreto interministeriale sull’effettuazione dei controlli radiometrici, in attuazione dell’art. 72, comma 3 del D.lgs. 101/2020. Fino a tale data, ai fini della sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo, continuerà ad applicarsi la disciplina previgente di cui all’art. 2 del D.Lgs 100/2011.

(Fonte: Confindustria Brescia)

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