Contratto metalmeccanici 2021: sintesi delle principali novità

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Il confronto è stato reso più difficile dalla pandemia e dalla conseguente crisi economica che a un certo punto ha portato a uno stallo e ad uno sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali di categoria FIM CISL FIOM CGIL e UIL lo scorso mese di ottobre. L’accordo, che riguarda quasi un milione e seicentomila lavoratori, è ora alla valutazione delle assemblee degli stessi.

Vediamo di seguito una sintesi dei principali ambiti di novità: inquadramento, aumenti salariali e del welfare contrattuale, formazione e informazione, clausola sociale per gli appalti, misure antiviolenza.

Eliminata la 1° categoria, nuovo livello D1.

  • Dal 1° giugno 2021 viene eliminata la 1° categoria;
  • tutti i lavoratori in forza al 31 maggio 2021 inquadrati alla 1° categoria saranno riclassificati nel nuovo livello D1 (attuale 2° categoria);
  • la retribuzione quindi passerà da 1330,54 € a 1.468,71 € con un aumento di 138,17 € al mese;
  • grazie al nuovo contratto, a partire dal 1° giugno 2021 e complessivamente nel periodo di vigenza contrattuale (5 febbraio 2021 – 30 giugno 2024), percepiranno 7.212,17 € di aumenti contrattuali (montante);
  • conserveranno inoltre l’anzianità di servizio già maturata a tutti gli effetti contrattuali anche per quanto riguarda gli automatismi per il passaggio a categorie superiori (dalla 2° alla 3°, dalla 3° alla 4°).

Metasalute anche in pensione.

  • Tutte le lavoratrici e i lavoratori iscritti al fondo continuativamente per almeno due anni all’atto del pensionamento potranno mantenere l’assistenza sanitaria integrativa quando andranno in pensione;
  • l’importo sarà a totale carico del pensionato, modalità e prestazioni saranno definite dal Consiglio di amministrazione di MetaSalute;
  • entro la data di avvio della gestione separata dei pensionati, la medesima possibilità è prevista per i lavoratori che hanno già cessato l’attività lavorativa e maturato due anni continuativi di iscrizione al fondo prima di andare in pensione.

Formazione continua.

  • Confermato il diritto soggettivo di tutti i lavoratori alla formazione continua di 24 ore nel triennio (2020-2022) all’interno del normale orario di lavoro;
  • per l’attuale triennio (2017-2019) potranno essere fruite entro il 31 dicembre 2021;
  • dovranno essere coinvolti anche i lavoratori con contratto a termine con durata non inferiore a 9 mesi. Al termine del secondo anno se non verranno utilizzate le 24 ore del triennio, al lavoratore saranno riconosciute le ore per iniziative di formazione continua;
  • i lavoratori assenti continuativamente per un periodo pari o superiore a 6 mesi che non hanno usufruito della formazione ne avranno comunque diritto al loro rientro;
  • le ore non fruite potranno essere recuperate nei 6 mesi del triennio successivo quindi entro giugno 2023.

Apprendista subito nella sua categoria.

Per i nuovi assunti con contratto di apprendistato con la modifica dell’inquadramento professionale e l’eliminazione della 1° categoria cambia anche l’inquadramento del contratto di apprendistato professionalizzante. All’apprendista sarà da subito riconosciuto il livello professionale adeguato.

L’apprendista percepirà in tre periodi di uguale durata l’85%, il 90% e il 95% della retribuzione del suo livello.

Flexible benefit.

  • L’erogazione dei flexible benefit è confermata;
  • le aziende nel mese di giugno di ogni anno devono mettere a disposizione dei lavoratori i Flexible benefit per un importo pari a 200 € per anno;
  • i lavoratori li dovranno utilizzare entro il mese.

Diritti per lo smart working.

Confermata la parità di trattamento rispetto alle lavoratrici e ai lavoratori in presenza.

Entro il periodo di stesura del testo contrattuale verrà definito un quadro normativo dove verrà previsto e regolato:

  • diritto alla disconnessione;
  • diritti sindacali;
  • tutela dela privacy;
  • diritto alla formazione;
  • strumenti di lavoro informatici.

Le donne al centro.

Per la prima volta il contratto prevede tutele normative per le donne che subiscono violenza.

  • le lavoratrici vittime di violenza (art.24 DLg. 80/2015) possono astenersi per un periodo retribuito massimo di 6 mesi (comprensivo dei 3 mesi previsti per legge);
  • il congedo può essere fruito dando un preavviso sia su base oraria che giornaliera, nell’arco di tre anni;
  • al rientro al lavoro è riconosciuto il diritto alla formazione continua, nonché la possibilità di trasformare anche temporaneamente il rapporto di lavoro a tempo parziale;
  • è riconosciuta l’agevolazione al lavoro in modalità agile, all’utilizzo della flessibilità oraria, e all’accesso alle ferie e par solidali;
  • hanno diritto a richiedere il trasferimento, a parità di condizioni economico normative, in caso di più sedi lavorative, se organizzativamente possibile.

(Fonte: Cgil)

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