Chiarimenti sull’uso del Green Pass per le attività delle imprese

Data pubblicazione: 25/08/2021

Tra le modifiche più importanti introdotte dal decreto-legge n. 105, del 23 luglio 2021 troviamo l’introduzione e la relativa disciplina d’impiego delle certificazioni verdi covid-19 o “green pass”. A partire dal 6 agosto 2021, è consentito l’accesso ad una serie di servizi ed attività solo esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi covid-19.

Tali attività sono:

  • Servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso;
  • Spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto; eventi e competizioni sportive;Musei, altri istituti e luoghi della cultura (biblioteca, archivio, area archeologica, parco archeologico, complesso monumentale) e mostre;
  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • Sagre e fiere, convegni e congressi;
  • Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi e circoli associativi del terzo settore, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  • Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • Concorsi pubblici.

Il “green pass” o certificazione verde, una certificazione espressa mediante un codice univoco, associato ad una determinata persona che attesta:

  • L’avvenuta vaccinazione anti-sars-cov-2, a ciclo terminato
  • L’avvenuta guarigione da covid-19
  • L’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo 

I titolari o i gestori di ciascuna delle attività precedentemente citate sono tenuti quindi a verificare che l’accesso ai servizi e attività avvenga esclusivamente da parte di soggetti muniti di una delle certificazioni verdi covid-19. Tale verifica avviene attraverso l’app verificac19, gratuita e scaricabile su smartphone e tablet dai titolari e gestori, che possono leggere il qr code e verificare l’autenticità e validità della certificazione sia di quelle rilasciate in Italia che negli altri stati membri dell’Unione Europea.

La lettura del QR code può dare 3 diversi esiti:

  • Certificato valido
  • Certificato non valido
  • Certificato scaduto

La durata della validità della certificazione è diversa a seconda che sia stata ottenuta mediante vaccinazione, guarigione o test molecolari. Nel caso della vaccinazione la durata è 270 giorni (9 mesi) dalla data dell’ultima somministrazione. In caso di guarigione la certificazione è valida per 180 giorni (6 mesi) dalla data del primo tampone positivo, mentre nel caso di test molecolare o antigenico rapido è valida per 48 ore dall’effettuazione del test.

Il compito di controllare la corretta esecuzione delle verifiche spetterà alle forze dell’ordine dislocate sul territorio. L’utente o avventore trovato senza green pass dove è obbligatorio rischia la sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro, mentre il gestore dell’attività che invece non controlla il possesso del green pass incorre in una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro e in caso di violazione reiterata per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

(Fonte: ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani)