Chiarimenti sull’Art bonus per i siti “di appartenenza pubblica”

Data pubblicazione: 22/06/2020

Sì all’accesso all’Art bonus a condizione che il luogo di cultura gestito da un ente non profit possa considerarsi di appartenenza pubblica. È quanto precisato nella risposta delle Entrate n. 176, di recente pubblicata.

L’istante è una Fondazione costituita per volontà di un soggetto pubblico e gestore di un complesso monumentale cittadino dichiarato di interesse storico; si chiede se i soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro per sostenere il complesso sono legittimati a fruire del credito d’imposta previsto dall’Art bonus e se, a tal fine, il complesso monumentale che la fondazione gestisce possa essere considerato come un luogo di appartenenza pubblica.

Sul punto, la norma pone puntuali paletti sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo. Il credito d’imposta del 65% spetta per il sostegno di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, nonché per la realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esculsivamente attività nello spettacolo.

È inoltre necessario che il sostegno sia rivolto a istituti e luoghi della cultura di “appartenenza pubblica”. Questa definizione viene integrata solo in presenza di alcuni elementi tipici:

  • la circostanza che l’istituto (in questo caso la fondazione) sia costituito per iniziativa di soggetti pubblici e mantenga una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti e sia finanziato solo con risorse pubbliche;
  • gestisca un patrimonio culturale di appartenenza pubblica, conferito in uso al soggetto medesimo;
  • sia sottoposto, nello svolgimento delle attività, ad alcune regole della Pubblica Amministrazione, quali gli obblighi di trasparenza o il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici;
  • sia sottoposto al controllo analogo di una Pubblica Amministrazione.

Tali caratteristiche sembrerebbero sussistere nel caso della Fondazione istante, poiché risulta costituita per iniziativa pubblica, sottoposta al controllo del Comune e avente finalità conformi a quelle richieste per il credito di imposta, e i sovventori potranno fruire dell’agevolazione prevista dall’articolo 1 del D.L. 83/14.

(Fonte: Il Sole 24 Ore)