COVID 19: sicurezza sul lavoro, energia e ambiente nella conversione in legge del D.L. “Rilancio”

Data pubblicazione: 27/07/2020

Nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020, è stata pubblicata la Legge n. 77 del 17 luglio 2020, concernente la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per quanto riguarda gli aspetti di salute e sicurezza si segnalano i seguenti articoli:

Art. 66 – “Modifiche all’articolo 16 in materia di dispositivi di protezione individuale”: sono confermate le modifiche all’art. 16 del DL 17 marzo 2020:

  • a) al comma 1 le parole «per i lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e no»;
  • b) al comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari».

Art. 66 bis – “Disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti per l’importazione e la validazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale”: questa norma è stata introdotta in sede di conversione, si rimanda al testo del decreto per i dettagli relativi all’importazione e immissione in commercio dei predetti dispositivi.

Art. 74 – “Modifiche all’articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato”: posticipa al 31 luglio 2020 il termine per l’equiparazione del periodo di assenza a ricovero ospedaliero per i lavoratori ipersuscettibili, così come definiti dall’art. 26 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020.

Art 83 – “Sorveglianza sanitaria”: conferma la previsione di sorveglianza sanitaria eccezionale prevista dal D.L. 19 maggio 2020, per i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio.

Art. 95 – “Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro”: conferma che INAIL promuoverà misure di sostegno per le imprese per la riduzione del rischio di contagio e fissa per il 15 settembre 2020 la data entro cui INAIL adotterà un bando rivolto alle imprese per il concorso al finanziamento di tali progetti di investimento.                      

Dal punto di vista energetico e ambientale, si segnalano i seguenti articoli:

Art. 30 – “Riduzione degli oneri delle bollette elettriche”: è stata confermata la riduzione delle componenti di “trasporto e gestione del contatore” e degli “oneri generali di sistema” per le utenze elettriche in bassa tensione diverse dagli usi domestici per il trimestre maggio-giugno-luglio 2020.

Art. 41 – “Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi”: sono confermate le disposizioni relative al meccanismo dei titoli di efficienza energetica stabilite dal D.L. “Rilancio”: proroga dei termini per il conseguimento degli obiettivi di riduzione dei consumi da parte dei distributori, spostamento della decorrenza per l’emissione di TEE non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica, disposizioni relative ai TEE per le unità di cogenerazione entrate in esercizio dal 1 gennaio 2019.

Art. 119 – “Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”: confermati, con alcune modifiche e variazioni rispetto al testo del D.L. “Rilancio”, gli incentivi per gli interventi di efficientamento energetico, realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici e installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Artt. 129 – 130 – 131 – 132 in materia di accise: sono apportate alcune modifiche e variazioni rispetto al testo del D.L. “Rilancio” in materia di pagamento delle accise che interessano, tra le altre cose, gas naturale, energia elettrica e prodotti energetici.

Art. 133 – “Differimento dell’efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate”: è stato confermato il differimento dell’entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax al 1° gennaio 2021.

Art. 228 – “Misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale”: è stata confermata la soppressione del Comitato tecnico istruttorio (abrogazione comma 3 dell’art. 8 D.Lgs 152/2006).

Art. 228 bis – “Abrogazione dell’articolo 113-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti”: questa norma è stata introdotta in sede di conversione e prevede l’abrogazione dell’art. 113-bis disciplinante il deposito temporaneo di rifiuti (norma derogatoria introdotta con la conversione del DL Cura Italia). L’art. 113-bis prevedeva che il deposito temporaneo di rifiuti di cui all’art. 183, c. 1, lett. bb), numero 2 del D.lgs. 152/2006, era consentito fino ad un quantitativo massimo doppio (fino a 60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi) e non poteva avere una durata superiore a diciotto mesi, termine normalmente previsto in un anno).

Si ricorda che, in Regione Lombardia, è attualmente vigente l’Ordinanza n. 520 del 1° aprile 2020, ordinanza contingibile e urgente diramata ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e concernente disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con tale provvedimento Regione ha previsto oltre al raddoppio dei limiti quantitativi (60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi) anche quelli dei limiti temporali. Pertanto, i rifiuti gestiti in deposito temporaneo possono essere avviati ad operazioni di recupero o smaltimento con frequenza semestrale, invece che trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito.

Le disposizioni dell’ordinanza si applicano fino 31 agosto 2020.

Art. 229 bis – “Disposizioni per lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale”: questa norma è stata introdotta in sede di conversione e prevede l’emanazione, da parte del Ministero dell’Ambiente, di linee guida volte ad individuare specifiche modalità per la gestione dei rifiuti di mascherine e guanti monouso durante il periodo dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. 

Inoltre, è stato inserito il comma 4-bis all’art. 15 del DL Cura Italia il quale ha previsto l’emanazione di un nuovo DM, che definirà i criteri minimi ambientali, ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici), relativi alle mascherine filtranti e ai dispositivi di protezione individuale e ai dispositivi medici, allo scopo di promuovere una filiera di prodotti riutilizzabili e confezionati con materiali idonei al riciclo o biodegradabili.

(Fonte: AIB)