COVID-19 e prevenzione: un vademecum per le imprese

Data pubblicazione: 02/03/2021

Il documento, prodotto dall’ATS della Città Metropolitana di Milano, è intitolato “Piccola guida alla ripresa del lavoro nelle aziende non sanitarie o socio-sanitarie in emergenza covid-19”. Esso è fornito in diverse lingue (italiano, inglese, rumeno, albanese, arabo) e riporta indicazioni tratte dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, nella versione del 24 aprile 2020, dalle circolari del Ministero della Salute e dalla normativa regionale lombarda.

Le informazioni generali sulle misure generali di prevenzione. La guida ricorda che le attività economiche e produttive devono essere svolte nel rispetto dei protocolli condivisi e delle linee guida, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, aggiornate l’8 ottobre 2020, allegate al DPCM 14 gennaio 2021. In particolare, tutti i lavoratori devono essere informati sulle misure precauzionali adottate dall’azienda (tramite distribuzione di opuscoli o affissione di manifesti):

  • rimanere al proprio domicilio se con sintomi influenzali o febbre maggiore di 37,5°C e chiamare il proprio medico di base;
  • obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi;
  • rispettare tutte le disposizioni aziendali emesse, anche sulla base di mansioni oltre che di contesto (utilizzo di mascherine/DPI, regole di igiene, distanza di sicurezza, comunicazione di insorta sintomatologia simil-influenzale, uso dei locali comuni, ecc.);
  • le riunioni in presenza e le attività formative, qualora necessarie, si devono svolgere nel rispetto delle indicazioni del citato DPCM e delle specifiche linee guida.
  • è possibile ricorrere a rimodulazione dei livelli produttivi, della turnazione del personale, e favorire lo smart working.

Le indicazioni sulla pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro. Il documento riporta poi alcune indicazioni sulla pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro, un tema molto importante anche in relazione alla scelta dei sanificanti e all’uso degli impianti di ventilazione e climatizzazione:

  • è indispensabile assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di locali, ambienti, postazioni di lavoro, di aree comuni e di svago;
  • in uffici e reparti con utilizzo promiscuo di arredi e attrezzature, a fine turno prevedere la pulizia e la sanificazione di tutte le superfici e apparecchiature presenti con adeguati presidi (ipoclorito di sodio 0.1% oppure etanolo al 70%) e dotazione di idonee misure di protezione individuale (vedi Rapporto ISS n. 19 del 13 luglio 2020);
  • provvedere alla sanificazione periodica e pulizia giornaliera dei locali mensa;
  • se all’interno dei locali aziendali si accerta la presenza di una persona con Covid-19 procedere a pulizia e sanificazione, nonché alla ventilazione degli stessi, secondo le disposizioni delle circolari n. 5443 del 22 febbraio 2020 e n. 17644 del 22/05/2020 e le raccomandazioni dei rapporti ISS n. 25 del 15 maggio 2020, n. 20 del 7 luglio 2020 e 56 del 23 luglio 2020;
  • è possibile organizzare interventi particolari e periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute e secondo le modalità ritenute più opportune;
  • particolare attenzione va riservata alla pulizia degli impianti di ventilazione e condizionamento presenti nei locali di lavoro (vedi rapporti ISS n. 5 del 25 maggio 2020 e n. 33 del 25 maggio 2020). Riguardo agli impianti di ventilazione meccanica controllata (VCM) presenti negli edifici si indica che essi devono rimanere sempre attivi, eliminando totalmente la funzione di ricircolo dell’aria, vanno puliti settimanalmente secondo le indicazioni del costruttore, con particolare attenzione ai pacchi filtranti, da sostituire eventualmente con altri di maggiore efficienza. Le prese e le griglie di ventilazione vanno pulite con acqua e sapone o con una soluzione di alcol etilico almeno al 70% asciugando successivamente. E nel caso di impianti che hanno apparecchi terminali locali (fancoil o ventilconvettori) o unità interne tipo split o climatizzatori portatili, se non è possibile mantenerli fermi, negli ambienti condivisi da più persone, è necessario procedere a pulizia settimanale dei filtri dell’aria di ricircolo, secondo le indicazioni del costruttore.

L’effettuazione di test sierologici anticorpali e test antigenici rapidi. La guida sottolinea che essi sono molto importanti nella ricerca e nella valutazione epidemiologica della circolazione virale. In particolare, il test sierologico è uno strumento importante per stimare la diffusione dell’infezione in una comunità, ma non ha valore diagnostico. La sierologia può evidenziare l’avvenuta esposizione al virus ma non è sufficiente per indicare una infezione acuta in atto, per la diagnosi della quale è invece necessario effettuare un tampone naso-faringeo.

In relazione all’esecuzione di test sierologici sui lavoratori si precisa che la Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia XI/3131 del 12 maggio 2020 prevede che anche le aziende possano utilizzare i test sierologici fuori del percorso stabilito dal Servizio Sanitario Regionale, purché siano rispettate le indicazioni contenute nella parte B dell’allegato alla delibera decreto.

Tra le indicazioni si evidenzia che:

  • l’azienda deve comunicare all’ATS l’intenzione di procedere al test fornendo informazioni e documenti;
  • i laboratori devono essere autorizzati e/o accreditati per l’esecuzione dei test e all’eventuale test rapido deve seguire verifica con metodologia CLIA o ELISA (il documento riporta indicazioni dell’elenco laboratori presenti sul sito della Regione Lombardia);
  • in caso di positività del test deve seguire la verifica della contagiosità mediante tampone, e in attesa del tampone si deve attivare il percorso di sorveglianza di caso sospetto e isolamento fiduciario;
  • il referto positivo del test sierologico viene comunicato a ATS direttamente dal laboratorio. Anche l’esito positivo del tampone viene comunicato direttamente a ATS per la presa in carico del caso;
  • il tampone deve essere eseguito presso laboratori inseriti nella rete dei laboratori riconosciuti dal Ministero della Salute;
  • tutto il percorso di screening deve essere concordato con i soggetti coinvolti: medico competente, rappresentanti dei lavoratori e lavoratori, e deve essere chiara per tutti la volontarietà di adesione al percorso. Con la medesima procedura è possibile programmare un percorso che preveda il solo tampone, o i test antigenici rapidi.

Per quanto riguarda l’esecuzione dei tamponi antigenici rapidi, si precisa che la Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia 3777 del 3 novembre 2020 e le successive note, del Ministero della Salute 705 del 8 gennaio 2021 e della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia 3182 del 20 gennaio 2021, hanno stabilito un analogo iter procedurale.

In particolare, si evidenzia che in caso di positività al tampone rapido in occasione dello screening, nei casi previsti dalle citate note del Ministero e della DG Welfare, è necessario che l’esito sia confermato da tampone molecolare, o antigenico di terza generazione.

(Fonte: puntosicuro)