Bonus fiscali: i chiarimenti dell’OIC

Data pubblicazione: 09/02/2021

All’origine vi è una richiesta di parere da parte dell’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto “le modalità di contabilizzazione per le imprese OIC del cd. Superbonus e altre detrazioni fiscali maturate a fronte di interventi edilizi”.

Nello specifico, la richiesta pone quattro quesiti:

  1. contabilizzazione nel bilancio della società committente del diritto alla detrazione fiscale;
  2. contabilizzazione nel bilancio della società commissionaria dello sconto in fattura concesso alla società committente;
  3. contabilizzazione nel bilancio della società (cedente) che in luogo della fruizione diretta della detrazione fiscale opta per la cessione del corrispondente credito di imposta ad un terzo soggetto;
  4. contabilizzazione nel bilancio della società (cessionario) che acquista il credito d’imposta con facoltà di successiva cessione.

Diritto alla detrazione fiscale. L’OIC ritiene che per l’impresa committente il diritto a compensare debiti tributari sia assimilabile ad un contributo in conto impianti come definito al paragrafo 86 dell’OIC 16: “I contributi in conto impianti sono somme erogate da un soggetto pubblico (Stato o enti pubblici) alla società per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurati al costo delle medesime”.

Sconto in fattura. In riferimento allo sconto in fattura, l’OIC ritiene che la società commissionaria che ha realizzato l’investimento previsto dalla norma e ha concesso tale sconto al cliente (contribuente persona fisica o società committente) contabilmente riclassifica il suo credito maturato verso il cliente a credito tributario per la parte relativa allo sconto in fattura concesso, tenuto conto che il comma 4 dell’art. 121 del Decreto Rilancio limita la responsabilità dei fornitori solo all’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto. La voce crediti tributari accoglie tutti i crediti di natura tributaria e non solo quelli derivanti dalle imposte sui redditi.

Cessione del credito (Cedente). Nel bilancio della società cedente la differenza tra il corrispettivo pattuito per il credito tributario ceduto e il valore contabile risultante in bilancio al momento della cessione è rilevato al conto economico come onere o provento.

Ricezione del credito (Cessionario). Coerentemente con quanto previsto per la società committente e commissionaria, tenuto conto che il comma 4 dell’art. 121 del Decreto Rilancio limita la responsabilità anche del cessionario solo all’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto, anche la società cessionaria – per effetto dell’acquisizione – rileva in bilancio un credito tributario valutato ai sensi dell’OIC 15.

(Fonte: Ipsoa)