Beni materiali 4.0 e bonus 2021: come avere i benefici maggiori

L’attuale testo del D.d.l. di Bilancio 2022 prevede la proroga fino al 2025 del bonus investimenti in beni materiali e immateriali 4.0. Nulla prevede, invece, circa l’agevolazione ordinaria dei beni, che resta così ancorata alle aliquote fissate dalla legge di Bilancio 2021, fino alla scadenza del 31 dicembre 2022.
Valgono dunque ancora le regole attuali, che prevedono per i beni materiali e immateriali ordinari (ex superammortizzabili) e per quelli materiali 4.0 (ex iperammortizzabili) una riduzione generale delle aliquote dei crediti d’imposta dal 1° gennaio 2022. Dato che ci si avvia alla chiusura dell’anno, è opportuno capire come sfruttare le aliquote attualmente più vantaggiose.

Salvo ulteriori modifiche decise dal Parlamento, dal 1° gennaio 2022 il tax credit cambierà così:

  • beni materiali e immateriali ordinari: l’aliquota passerà dal 10% (15% lavoro agile) al 6%;
  • beni materiali 4.0: l’aliquota passerà dal 50% al 40% per gli investimenti fino a 2,5 milioni, dal 30% al 20% per gli investimenti tra 2,5 milioni e 10 milioni. E resterà al 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni.

La diminuzione dei crediti d’imposta non riguarda invece gli investimenti in beni immateriali 4.0: il bonus è sempre pari al 20% del costo sostenuto per gli acquisti eseguiti dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022 (o entro il 30 giugno 2023 con ordine e acconto del 20% entro il 2022). Per questi investimenti, pertanto, l’acquisto entro o oltre il 31 dicembre 2021 non fa variare l’agevolazione fiscale.

Per massimizzare fiscalmente gli investimenti le strade sono due.

  • La prima – percorribile soprattutto dalle imprese con più liquidità – consiste nell’anticipare completamente gli investimenti. In sostanza, gli acquisti programmati per il 2022 dovranno essere tutti eseguiti entro il 31 dicembre 2021.
  • La seconda strada consiste nell’effettuare le prenotazioni degli investimenti entro la fine dell’anno. Entro il 31 dicembre 2021, cioè:
    – il fornitore deve aver accettato l’ordine di acquisto;
    – l’impresa acquirente deve aver pagato acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene oggetto dell’ordine. Solo al verificarsi di entrambe le condizioni potranno essere congelate le aliquote fiscali più vantaggiose.

Percorrendo questa seconda strada, le imprese devono però fare attenzione alle modalità di prenotazione degli investimenti, per evitare future contestazioni del Fisco su difetti di forma che possono avere conseguenze in termini di maggiori imposte, sanzioni e interessi. Per non fare errori e garantirsi entro fine anno il rispetto dell’accettazione dell’ordine da parte del venditore e del pagamento di acconti per almeno il 20%, i contribuenti possono seguire le indicazioni della circolare 4/E/17, diramate nell’ambito della disciplina dei super e iperammortamenti (a suo tempo oggetto di proroga da parte della legge 232/16).

Per gli acquisti in modalità tradizionale, e quindi in proprietà, l’impresa deve predisporre un fascicolo documentale composto ad esempio da: copia dell’ordine di acquisto, corrispondenza ed e-mail con il fornitore, bonifici attestanti il pagamento, eccetera. È importante che ogni documento sia comprovato da data certa, per cui, se possibile, è consigliabile procedere con scambio di Pec.

Per gli acquisti fatti secondo altre modalità, invece, le regole sono più complesse. Ad esempio, in caso di acquisto di un bene strumentale mediante leasing, è importante che entro la fine dell’anno sia il fornitore che l’acquirente abbiano firmato il contratto e che l’acquirente abbia almeno pagato un maxi-canone nella misura del 20% della quota capitale complessivamente dovuta al locatore.

(Fonte: Il Sole 24 Ore)

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