Agenzia delle Entrate: veicoli esclusi dal credito d’imposta beni 4.0

La risposta all’interpello 189/2021 è uno dei primi interventi di prassi editi sui crediti di imposta per gli investimenti introdotti dalla Legge 160/2019 per l’anno 2020 (con coda temporale al 30 giugno 2021, per beni “prenotati” entro fine 2020). I crediti sono stati sostanzialmente prorogati ed ampliati dalla Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), sicché i chiarimenti sull’ambito oggettivo della Legge 160 possono essere automaticamente estesi alla norma più recente.

La risposta 189 esamina il caso di un’impresa edile che ha acquistato un’autobetoniera, cioè un mezzo costituito da un autotelaio targato sul quale è installata una betoniera con pompa, quest’ultima dotata delle caratteristiche previste dall’allegato A alla legge 232/2016 e altresì dotata dei «5+2» requisiti richiesti dal piano «Industria 4.0». Il mezzo nel suo complesso, però non è compreso in nessuna delle voci dell’allegato A. Si chiede dunque se il costo dell’autobetoniera possa usufruire del tax credit del 40% previsto dal comma 189 della legge 160/2019.

L’Agenzia risponde all’interpello sulla base di un parere tecnico del Ministero dello Sviluppo economico, secondo cui nell’ambito del primo gruppo di beni indicati nell’allegato A alla legge 232 sono ricomprese solamente le “macchine” come definite dalla direttiva 2006/42/Ce. Sono conseguentemente esclusi dal novero dei beni agevolabili con il precedente iperammortamento e con gli attuali tax credit «Industria 4.0» i cespiti qualificabili come veicoli.

Da ciò deriva che, mentre il costo della sola betoniera è agevolabile con il credito di imposta del 40%, non lo sarà la parte di costo del mezzo ascrivibile all’autocarro che risulta invece ricompresa nel credito di imposta del 6% di cui al comma 188 della Legge 160/2019.

La risposta non lo precisa, ma, evidentemente, l’impresa dovrà richiedere al fornitore di scomporre il corrispettivo (se fatturato unitariamente) tra le due parti aventi regimi fiscali differenziati; ciò anche per ottemperare all’obbligo di riportare in fattura i richiami alle leggi agevolative applicabili.

(Fonte: Il Sole 24 Ore)

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