SAEF fin dalla sua costituzione è al fianco delle imprese con l'obbiettivo scritto e dichiarato di aiutarle a realizzare i propri sogni supportandole nel rispetto della compliance normativa e assistendole nel cogliere opportunità finanziarie.
Con questa guida abbiamo voluto predisporre un vademecum a valenza generale per orientare l'imprenditore e il manager nel nuovo contesto organizzativo, normativo che si troverà di fronte al momento del graduale ritorno alla normalità o alla nuova normalità.
Cercheremo di dare le risposte ad alcune delle principali domande che ci poniamo, che ci sono state poste e che ci porranno le aziende per le quali operiamo.
Le domande alle quali proveremo a dare risposta sono le seguenti:
I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS). La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: "COVID-19" (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata). Lo ha annunciato, l'11 febbraio 2020, nel briefing con la stampa durante una pausa del Forum straordinario dedicato al virus, il Direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus.
I sintomi più comuni sono febbre, stanchezza e tosse secca. Alcuni pazienti possono presentare indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, mal di gola o diarrea. Questi sintomi sono generalmente lievi e iniziano gradualmente. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte.
Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata. La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette, ad esempio tramite: la saliva, tossendo e starnutendo, contatti diretti personali, toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi. In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.
Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti. Studi sono in corso per comprendere meglio le modalità di trasmissione del virus.
Quando si può dichiarare guarito un caso confermato di COVID-19?
Il paziente guarito è colui il quale risolve i sintomi dell'infezione da COVID-19 (febbre, rinite, tosse, mal di gola, difficoltà respiratoria, polmonite) e che risulta negativo in due tamponi consecutivi, effettuati a distanza di 24 ore uno dall'altro, per la ricerca di SARS-CoV-2.
La pandemia di COVID-19 del 2020 in Italia ha avuto le sue manifestazioni epidemiche iniziali il 30 gennaio, quando due turisti provenienti dalla Cina sono risultati positivi per il virus SARS-CoV-2 a Roma. Un focolaio di infezioni di COVID-19 è stato successivamente rilevato a partire da 16 casi confermati in Lombardia il 21 febbraio, aumentati a 60 il giorno successivo con i primi decessi segnalati negli stessi giorni.
Alla data del 2 aprile 2020 sono stati registrati 115.242 casi positivi di coronavirus, tra cui 18.278 persone guarite e 13.915 persone decedute, e sono stati effettuati 506.968 tamponi per il virus, rendendo l'Italia il secondo paese al mondo per numero di casi attivi e per numero di casi totali, dopo gli Stati Uniti, e il primo al mondo per numero di decessi.
Ad aprile 2020, l'Italia risulta essere colpita più duramente che qualsiasi altro paese in Europa dalla pandemia della COVID-19. L'Italia è stata il primo dei soli due paesi in Europa a sospendere tutti i voli diretti da e verso la Cina, trattando l'epidemia con una delle misure più drastiche nell'UE.
Tra le prime misure di contenimento dell'infezione c'è stata la messa in quarantena di 11 comuni dell'Italia settentrionale (in Lombardia e in Veneto). Il 23 febbraio il Consiglio dei ministri emana il decreto-legge n. 6, che sancisce la chiusura totale dei comuni con focolai attivi e la sospensione di manifestazioni ed eventi sugli stessi comuni; nei giorni successivi il premier Giuseppe Conte emana una serie di decreti attuativi (DPCM) in cui le misure di restrizione si fanno progressivamente più ferree ed estese via via all'intero territorio nazionale: DPCM del 25 febbraio, del 1° marzo, del 4 marzo, dell'8 marzo, delľ11 marzo, del 22 marzo 2020.
Le Regioni italiane più sotto stress in termini assoluti sono la Lombardia, l'Emilia Romagna, il Veneto, il Piemonte e le Marche. Il Piemonte mostra una crescita dei casi del 25%, con le province di Biella (+43%), Torino (+38%). La Toscana cresce del 21% con Arezzo (+65%), Pisa e Lucca +29%. L'Emilia Romagna dell'+11% con Ferrara +31% e Reggio Emilia +24%. Le Marche vedono crescere i casi del 10%, senza particolari picchi provinciali, il Veneto +9% con Vicenza e Verona +13%. La gravità relativa delle situazioni regionali dipende anche dalle disponibilità di posti in terapia intensiva. Il vantaggio temporale rispetto alla Lombardia consente alle altre regioni di attrezzarsi con maggiore anticipo, per quanto possibile.
Le imprese italiane potrebbero perdere tra i 270 e i 650 miliardi di fatturato nel biennio 2020-21 a causa del COVID-19, a seconda della durata dell'epidemia e della velocità di reazione del nostro sistema. La contrazione sarebbe particolarmente violenta nell'anno in corso, con conseguenze senza precedenti per alcuni settori, come le strutture ricettive e la filiera automotive. Nel 2021 si prevede invece un rimbalzo, che riporterebbe i ricavi vicini e, in alcuni casi, al di sopra dei livelli del 2019.
È questo lo scenario che emerge dal nuovo Cerved Industry Forecast, dedicato agli impatti attesi del COVID-19 su oltre 200 settori dell'economia italiana, che include anche una stima degli effetti economici sui sistemi economici regionali.
In uno scenario di rapido rientro dell'emergenza, le imprese italiane perderebbero il 7,4% dei propri ricavi nel 2020, per poi riprendersi nell'anno successivo, in cui è previsto un aumento del 9,6%. Questo riporterebbe i fatturati di nuovo oltre i livelli del 2019. Rispetto a uno scenario senza epidemia, la perdita sarebbe comunque molto rilevante, pari a 220 miliardi nel 2020 e a 55 miliardi nel 2021.
In termini assoluti, quasi la metà della perdita del 2020 sarebbe concentrata tra le imprese che hanno sede in Lombardia (-62 miliardi) e nel Lazio (-47 miliardi). In termini percentuali, la caduta sarebbe tuttavia più pesante per la Basilicata (-11,1%) e per il Piemonte (-9,6%), che sarebbero penalizzati dalla specializzazione nella filiera del automotive.
Dal punto di vista settoriale, gli impatti sarebbero molto diversificati nell'economia: la previsione è di una perdita particolarmente consistente tra gli alberghi, le agenzie di viaggio, le strutture ricettive extra-alberghiere, i trasporti aerei, l'organizzazione di eventi, la produzione di rimorchi e allestimento di veicoli, i concessionari auto, che vedrebbero una riduzione di oltre un quarto dei propri ricavi. Viceversa, alcuni settori potrebbero beneficiare dell'emergenza: si prevede una crescita molto consistente con tassi a due cifre per il commercio on line, per la distribuzione alimentare moderna, apparecchi medicali, specialità farmaceutiche ecc…
Nel caso di durata prolungata dell'emergenza, la caduta dei ricavi per le imprese nell'anno in corso sarebbe molto consistente, pari al 17,8%. Questo equivarrebbe a una perdita di 470 miliardi rispetto a uno scenario senza epidemia, in base al quale i ricavi sarebbero aumentati dell'1,7% nel 2020. Nel 2021 si prevede un rimbalzo, con un aumento dei ricavi del 17,5%, insufficiente a recuperare i livelli del 2019 e con un'ulteriore perdita di 172 miliardi rispetto allo scenario tendenziale.
I settori con i maggiori impatti sarebbero sostanzialmente gli stessi individuati nello scenario base, ma con impatti in alcuni casi drammatici: gli alberghi perderebbero quasi tre quarti dei propri ricavi nell'anno in corso; agenzie di viaggi e strutture extra-alberghiere quasi due terzi; l'automotive e i trasporti intorno alla metà del proprio fatturato. In uno scenario così estremo, per alcuni settori anticiclici – come l'e-commerce, la distribuzione alimentare moderna, la farmaceutica e gli apparecchi medicali – le previsioni sono invece anche più positive rispetto allo scenario base.
Nel caso del commercio elettronico, i ricavi crescerebbero addirittura del 55%. Dal punto di vista territoriale, nessuna regione sarebbe in grado nel 2021 di recuperare i livelli di fatturato pre-COVID-19. Per sei regioni la perdita dei ricavi del 2020 sarebbe superiore al 20% (Basilicata, Abruzzo, Sardegna, Piemonte, Valle d'Aosta, Lazio); nelle altre regioni la caduta sarebbe comunque intorno al 15%.
Le misura d'urgenza deliberate nel corso di questo periodo sono state molte e a diversi livelli.
Abbiamo ritenuto importante dare un quadro di insieme chiaro e preciso con particolare riferimento alla normativa nazionale ed a quella della Regione Lombardia. Ecco, in ordine cronologico, le principali misure adottate:
Il 30 gennaio 2020, in seguito alla segnalazione da parte della Cina (31 dicembre 2019) di un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota (poi identificata come un nuovo coronavirus Sars-CoV-2) nella città di Wuhan, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato lo Stato di emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale l'epidemia di coronavirus in Cina. Il giorno successivo il Governo italiano, dopo i primi provvedimenti cautelativi adottati a partire dal 22 gennaio, ha proclamato lo stato di emergenza e messo in atto le prime misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale.
Il Governo, confrontandosi anche con le valutazioni espresse dal Comitato tecnico-scientifico appositamente nominato, ha messo in atto una serie di misure contenitive finalizzate a mitigare la diffusione del contagio, oltre a una serie di misure volte al sostegno di imprese, lavoratori e famiglie.
Vengono confermati i primi due casi di contagio in Italia: si tratta di due turisti cinesi, immediatamente ricoverati in regime di isolamento presso l'INMI Lazzaro Spallanzani di Roma.
Su disposizione delle Autorità sanitarie nazionali, vengono sospesi tutti i voli da e per la Cina - oltre a quelli provenienti da Wuhan, già sospesi dalle autorità cinesi.
Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019-nCov)
Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020 (GU Serie Generale del 01-02-2020)
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020)
Il Ministero della Salute rilascia il comunicato n. 85 Covid-19: "Nuove misure di quarantena obbligatoria e sorveglianza attiva" recante una nuova ordinanza che prevede misure di isolamento quarantenario obbligatorio per i contatti stretti con un caso risultato positivo, e dispone la sorveglianza attiva con permanenza domiciliare fiduciaria per chi è stato nelle aree a rischio negli ultimi 14 giorni, con obbligo di segnalazione da parte del soggetto interessato alle autorità sanitarie locali.
In seguito ai focolai registratisi in Lombardia e Veneto il Consiglio dei Ministri approva un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Il decreto interviene in modo organico, nella situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, allo scopo di prevenire e contrastare l'ulteriore trasmissione del virus.
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (GU n.45 del 23-2-2020)
Il Ministero della Salute emana, d'intesa con la Regione Lombardia, un'ordinanza che prevede:
Ordinanza Ministero della Salute del 23 febbraio 2020
Il Presidente Conte firma il Dpcm 23 febbraio 2020 di attuazione delle disposizioni del DL 6/2020 per i Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto interessati dalle misure di contenimento del contagio da Coronavirus.
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, firma il decreto ministeriale che interviene sugli adempimenti a carico dei contribuenti residenti nei Comuni della c.d. "zona rossa" individuati dall'allegato 1 del Dpcm 23 febbraio 2020.
Il presidente della Giunta di Regione Lombardia firma il Decreto n. 498 del 24 febbraio – ulteriori misure applicative dell'ordinanza del 23 febbraio 2020 – riunioni in uffici pubblici ed attività di front-office
E' adottato un decreto che introduce nuove misure, rispetto a quelle già prese il 23 febbraio, volte al contrasto e alla prevenzione dell'ulteriore diffusione del virus COVID-19. Si tratta di misure in materia di svolgimento delle manifestazioni sportive di ogni ordine e disciplina, di organizzazione delle attività scolastiche e della formazione superiore, di prevenzione sanitaria presso gli Istituti penitenziari, di regolazione delle modalità di accesso agli esami di guida, di organizzazione delle attività culturali e per il turismo.
Il Consiglio dei Ministri approva il decreto-legge recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 (GU Serie Generale n.53 del 02-03-2020)
In attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, viene firmato un nuovoDpcmche recepisce e proroga alcune delle misure già adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ne introduce ulteriori, volte a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale all'attuazione dei programmi di profilassi. Il nuovo Decreto interviene anche semplificando le modalità di accesso allo smart working, ed incentivando attraverso opportuni strumenti il cosiddetto Lavoro Agile.
Con l'entrata in vigore di questo Dpcm, cessa la vigenza di tutti quelli precedenti, adottati in attuazione del decreto-legge 3 febbraio 2020, n. 6.
È annunciata la sospensione in tutta Italia delle attività didattiche negli istituti scolastici e nelle università dal 5 al 15 marzo al fine di contenere il contagio. E' stato firmato Il relativo Dpcmrecante ulteriori misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19.
Firmato un nuovo Dpcm che prevede, in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, ulteriori misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 su tutto il territorio nazionale. Con l'entrata in vigore (8 marzo 2020) del Dpcm, cessano di produrre effetti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo e 4 marzo 2020.
Più in dettaglio, l'art. 1 del nuovo Dpcm prevede la creazione di un'area unica, comprendente il territorio della Regione Lombardia e di altre 14 Province (cinque dell'Emilia-Romagna, cinque del Piemonte, tre del Veneto e una delle Marche). Nell'ambito di tale area viene prevista l'applicazione di misure rafforzate di contenimento dell'infezione alla luce della dinamica epidemiologica sviluppatasi in questi ultimi giorni. L'art. 2 del prevede la rideterminazione delle misure di contrasto dell'epidemia, soggette a uniforme applicazione sul resto del territorio nazionale.
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
Dpcm 8 marzo 2020 (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020).
In riferimento al Dpcm 8 marzo 2020, il Ministro dell'Interno ha adottato la direttiva ai prefetti per l'attuazione dei controlli nelle "aree a contenimento rafforzato".
Firmato il Dpcm 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale. Il provvedimento estende le misure di cui all'art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale. È inoltre vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. In ultimo, è modificata la lettera d dell'art.1 del Dpcm 8 marzo 2020 relativa agli eventi e manifestazioni sportive. Tali disposizioni producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. Dpcm 9 marzo 2020 (G.U. Serie Generale n. 62 del 09/03/2020)
Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19. Decreto-legge 9 marzo 2020, n.14 (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020)
Firmato il nuovo Dpcm recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale. Viene annunciata la chiusura di tutte le attività commerciali, di vendita al dettaglio, ad eccezione dei negozi di generi alimentari, di prima necessità, delle farmacie e delle parafarmacie. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. Dpcm 11 marzo 2020(G.U. Serie Generale n. 64 del 11/03/2020)
Siglato tra sindacati e associazioni di categoria, ilprotocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Precisazioni riguardanti l'apertura dei mercati e dei centri commerciali nei giorni prefestivi e festivi.
Circolare del Ministro dell'Interno 14 marzo 2020
Approvato il Decreto #CuraItalia, recante le nuove misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli effetti dell'emergenza coronavirus sull'economia.
Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 #CuraItalia (G.U. 17 marzo 2020)
Il presidente della Giunta di Regione Lombardia emana ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale.
Di seguito una sintesi delle nuove limitazioni regionali che si aggiungono a quelle dei provvedimenti del Governo:
Restano invece aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie, ma deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza di un metro.
È adottata congiuntamente dal Ministro della Salute e dal Ministro dell'Interno una nuova ordinanza che vieta a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
Firmato nuovo provvedimento che prevede la chiusura attività produttive non essenziali o strategiche. Aperti alimentari, farmacie, negozi di generi di prima necessità e i servizi essenziali. Le disposizioni sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
Dpcm 22 marzo 2020 (GU Serie Generale n.76 del 22-03-2020)
Il presidente della Giunta di Regione Lombardia emana ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: sospensione attività in presenza delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative nonché' modifiche dell'ordinanza n. 514 del 21/03/2020.
Ordinanza n. 515 del 22/03/2020
Il presidente della Giunta di Regione Lombardia ha firmato l'ordinanza 517 del 23 marzo 2020 che apporta modifiche all'ordinanza n. 515 del 22/02/2020.
Ordinanza regionale n. 517 del 23/03/2020
Approvato un decreto-legge (Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 GU Serie Generale n.79 del 25/03/2020) che prevede che, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, una o più tra le misure previste dal decreto stesso. L'applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus, una o più tra le misure previste dal decreto stesso, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente.
Apportate alcune modifiche all'allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020.
Alle imprese che non erano state sospese dal DPCM 22 marzo 2020 e che, per effetto del presente decreto, dovranno sospendere la propria attività, sarà consentita la possibilità di ultimare le attività necessarie alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino alla data del 28 marzo 2020. Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020.
Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 25 marzo 2020
Firmato il Dpcm che proroga fino al 13 aprile 2020 le misure fin qui adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19.
Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. Dpcm 1 aprile 2020 (GU Serie Generale n.88 del 02-04-2020)
Il Presidente della Giunta di Regione Lombardia emana ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
L'ordinanza del 4 aprile prevede alcune novità rispetto alle misure di contenimento già in vigore:
Approvato un decreto-legge "Liquidità" che introduce misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia. Il decreto interviene in sostegno alle imprese in difficoltà con misure specifiche su cinque principali ambiti: accesso al credito, sostegno alla liquidità, all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti; misure per garantire la continuità delle aziende; rafforzamento dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e degli obblighi di trasparenza in materia finanziaria; misure fiscali e contabili; ulteriori disposizioni.
Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.
DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23(GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020)
Il presidente della Giunta di Regione Lombardia emana modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 521 del 4 aprile 2020 recante "ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica dacovid-19".
Con ordinanza regionale del 6 aprile sono state introdotte le seguenti modifiche all'ordinanza del 4 aprile, in vigore dal 7 aprile:
Ordinanza regionale n. 522 del 6 aprile 2020
Firmato il nuovo Dpcmcon cui vengono prorogate fino al 3 maggio le misure restrittive sin qui adottate per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Con il nuovo Dpcm, a partire dal 14 aprile, sarà però permessa l'apertura delle cartolerie, delle librerie e dei negozi di vestiti per bambini e neonati e vengono inserite tra le attività produttive consentite la silvicoltura e l'industria del legno.
Il Presidente della Regione Lombardia ha firmato la nuova ordinanza n. 528 dell'11 aprile 2020 che prevede misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 (in allegato in fondo alla pagina). Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dall'Ordinanza, quanto previsto dalle misure adottate con il Dpcm del 10 aprile 2020.
Rispetto al Dpcm, l'ordinanza regionale n.528 dell'11 aprile 2020, libri, articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e forniture per ufficio possono essere venduti esclusivamente negli ipermercati e nei supermercati oppure tramite la vendita via internet, corrispondenza, telefono, televisione e radio. Ordinanza regionale n. 528 del 11 aprile 2020
Come ampiamento sopra descritto, per rispondere all'emergenza sanitaria, i vari governi nazionali e regionali (per quanto attiene l'Italia), hanno sviluppato una normativa che ha avuto un'evoluzione molto rapida finalizzata principalmente a ridurre le possibilità di contagio e a dare sostegno ad un'economia che è parsa da subito molto colpita e che ne rimarrà colpita per un periodo certamente significativo (anche se è quasi impossibile fare previsioni).
L'emanazione dei sopra richiamati provvedimenti (e di altri) è andata ad incidere su un quadro normativo vasto che, per quanto riguarda questa guida, analizziamo solo per quanto concerne il mondo delle imprese.
I principali ambiti su cui ha inciso la normativa hanno riguardato la mobilità delle persone (e quindi dei lavoratori), la chiusura delle imprese (graduale e non totale), la sicurezza e salubrità nei luoghi di lavoro, la privacy/cybersecurity, la corretta gestione dei rifiuti.
L'introduzione e la modifica di alcune di queste norme ha acuito l'esposizione dell'azienda alle responsabilità previste dal D.Lgs. 231/2001 ed in particolare all'art.25 septies e all'art.25 undecies in relazione rispettivamente ai potenziali danni fisici per i lavoratori connessi alla violazione delle norme in materia di sicurezza e ai potenziali rischi ambientali connessi al corretto smaltimento di rifiuti speciali a rischio biologico.
https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglioArea/12
Le normative sopra richiamate in ambito Sicurezza sul lavoro, hanno toccato i seguenti punti:
Ricordando che ogni settore è soggetto a specifici accorgimenti che si possono trovare nelle pubblicazioni delle guide settoriali che metteremo a disposizione.
Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria.
Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea.
Per l'accesso di fornitori esterni si devono individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale. Va ridotto anche l'accesso ai visitatori.
L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro (comprese tastiere, schermi touch, mouse), delle aree comuni e di svago e dei distributori di bevande e snack.
È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. L'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti.
Qualora il lavoro imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è necessario l'uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici) conformi.
L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta e con il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone.
Limitatamente al periodo dell'emergenza Covid-19, le imprese potranno disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza. Come indicato nel DPCM dell'11 marzo 2020, si raccomanda venga attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza.
Ai sensi del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18, e sino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità, hanno diritto di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione essa sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Inoltre, ai lavoratori del settore privato con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.
Si può procedere a una rimodulazione dei livelli produttivi. Bisogna assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili.
Sospese e annullate tutte le trasferte e i viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordati o organizzati. Non sono consentite neanche le riunioni in presenza (solo quelle urgenti ma con un numero ridotto di persone e a un metro di distanza interpersonale).
Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa).
Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria come la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti dai locali. L'azienda avverte immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal ministero della Salute. L'azienda inoltre collabora per la definizione degli eventuali contatti stretti. È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del Rls.
La diffusione del coronavirus ha comportato la dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativamente al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Proprio in ragione del rischio sanitario, le preposte Autorità hanno proceduto alla raccolta di dati personali, anche di tipo sanitario, per ragioni di accertamento e prevenzione (si pensi alla misurazione della temperatura corporea in aeroporto o dello stesso campionamento mediante "tampone").
Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso in azienda.
La rilevazione della temperatura corporea sul luogo di lavoro costituisce un trattamento di dati personali per cui è fondamentale che la raccolta del dato da parte del datore di lavoro/titolare dell'azienda avvenga in conformità con quanto stabilito dalla normativa privacy vigente.
Il Datore di lavoro dovrà quindi:
Seppur il Garante Privacy ha chiarito che la comunicazione degli spostamenti dei cittadini fosse di competenza esclusiva delle autorità pubbliche, aziende sanitarie territoriali e protezione civile, deve aggiungersi che, come stabilito dal "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti lavoro" del 14 marzo 2020, anche il datore di lavoro può richiedere al personale e/o a chi intende fare ingresso in azienda, tali informazioni.
Il datore di lavoro, quindi, deve prima di tutto informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio, secondo le indicazioni dell'OMS. Il datore di lavoro potrà richiedere il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al Covid-19. La dichiarazione integra un trattamento di dati personali, per cui sarà necessario raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da Covid-19.
Le limitazioni generali alle attività economiche emanate in questi giorni non si applicano alla gestione dei rifiuti, fatte salve diverse indicazioni, e la raccolta e gestione dei rifiuti urbani, rappresenta un "servizio pubblico" che non può essere interrotto.
La gestione rifiuti in tutta la sua filiera (raccolta, trasporto, recupero e smaltimento) è un servizio pubblico che, anche in questa situazione di emergenza coronavirus, non deve essere interrotto. Come previsto dal Codice dell'ambiente D. Lgs. 152/2006, all'articolo 177.
Risulta fondamentale poter garantire il funzionamento dei servizi indispensabili, tra cui il sistema di gestione rifiuti, onde evitare ulteriori rischi sanitari per l'interruzione del ciclo.
L'indicazione si riferisce a tutte le tipologie di rifiuti, sia urbani che speciali, e che il decreto legislativo definisce la gestione dei rifiuti come "la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario": tutte le attività elencate, pertanto, sono di pubblico interesse. Anche i "centri di raccolta" comunali, fanno parte della filiera della gestione dei rifiuti urbani e quindi sono "attività di pubblico interesse" e servizio pubblico, che non rientrano nelle attività per cui è previsto obbligo di chiusura dalle recenti disposizioni statali.
Lo stesso vale per gli impianti di gestione dei rifiuti che devono poter continuare la propria attività.
Per assicurare una corretta gestione dei rifiuti urbani in questo periodo di emergenza l'Istituto Superiore di Sanità ha realizzato una guida pratica su come gestire tali rifiuti i definendo semplici regole, soprattutto per chi è in isolamento domiciliare perché risultato positivo al coronavirus o per chi è in quarantena obbligatoria. In questi casi, ad esempio, i rifiuti non devono essere differenziati, ma vanno buttati tutti insieme e chiusi bene in due o tre sacchetti resistenti (uno dentro l'altro) nel contenitore dei rifiuti indifferenziati e gestiti con la seguente modalità:
Se invece non si è positivi o in quarantena, la raccolta differenziata continua come sempre, usando però l'accortezza di smaltire i fazzoletti di carta, le mascherine e i guanti usa e getta (di qualsiasi materiale) nella raccolta indifferenziata, chiudendo bene il tutto in due o tre sacchetti resistenti (uno dentro l'altro).
A fronte di quanto sopra esposto si ricorda che le aziende sono sottoposte a sanzioni relative al D.lgs 231/01 per Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018] nel particolare:
Sarà molto importante il processo di informazione verso i propri lavoratori che dovranno essere edotti rispetto alle nuove procedure, all'utilizzo dei dpi e a qualsiasi elemento che possa essere d'aiuto nella riduzione del rischio di contagio. L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, dovrà informare tutti i lavoratori, e chiunque entri in azienda, sulle disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi dépliant informativi e dovrà quindi organizzare momenti di formazione interni avvalendosi, se del caso, dell'aiuto di un esperto.
Altrettanto importante è anche la comunicazione verso l'esterno cioè verso quei soggetti che saranno in contatto diretto o indiretto con l'azienda.
Si dovrà provvedere ad organizzare un sistema di comunicazione efficiente ed efficace verso i propri clienti, fornitori e stakeholders.
Oggetto della comunicazione sarà:
Tali informazioni possono essere di tipo generale e ricomprese all'interno di un sistema di informazione coordinata diffusa tramite canali convenzionali:
Oppure possono essere di tipo particolare, legate ad un ambiente di lavoro, ad una tipologia di mansione e quindi gestite direttamente con l'interlocutore o posizionate nell'ambiente interessato:
La pandemia dopo i gravissimi danni sanitari sta portando con sé danni economici finanziari importantissimi che avranno ripercussioni fortissime per lungo tempo. Abbiamo sopra riportato alcuni scenari a livello macro che non sono altro che la somma di situazioni che ritroveremo a livello di singola impresa. L'imprenditore deve pensare alla sua continuità aziendale partendo certamente dalla messa in sicurezza della propria impresa, primo passo per garantire continuità aziendale.
Non sappiamo quando tutto questo finirà ma dobbiamo pensare, in tempi brevi, a comprendere quali saranno gli effetti di questa "emergenza" sui conti delle nostre imprese e a come ripartire.
Per verificare la resistenza delle imprese di fronte a situazioni di crisi e mettendone in evidenza i "punti di non ritorno" è possibile ricorrere all'analisi strategica (stress test) che porta alla definizione degli scenari (attualmente indefinibili) facendo riferimento a tre dimensioni rilevanti:
L'output atteso è la costruzione di un "budget finanziario" fondato su più scenari, anche molto diversi. Le imprese italiane hanno sempre dedicato minore rilevanza alla dimensione finanziaria e agli strumenti per la sua gestione concentrandosi maggiormente sulla dimensione reddituale.
L'impatto reddituale va determinato guardando alla riduzione attesa dei ricavi complessivi. Contemporaneamente, è necessario stimare l'impatto sui costi, con particolare riguardo:
In questo modo si ottengono dei conti economici previsionali, fino al reddito operativo, necessari:
La seconda dimensione è quella patrimoniale, necessaria per valutare se i mezzi propri possono coprire l'emergere di eventuali perdite. Da tenere molto in considerazione, visto che il nuovo codice della crisi pone come primo elemento di allerta proprio il patrimonio netto negativo.
La terza dimensione, quella più critica, è la finanziaria, articolata in tre parti, collegate tra loro:
L'attività operativa corrente è finalizzata a determinare gli effetti sul capitale circolante, sia per valutarne le variazioni, sia per verificare la liquidità prodotta o assorbita.
L'attività di investimento rappresenta un elemento di forte criticità, perché da una parte vi è la tendenza "ad aspettare", dall'altra la necessità di essere pronti quando "si ripartirà". L' analisi riguarda la determinazione della grandezza e dei tempi degli investimenti già oggetto di programmazione valutandone la rilevanza strategica e recuperabilità alla luce dei nuovi scenari oppure di definirne dei nuovi, alternativi o aggiuntivi.
Infine, l'attività di finanziamento, cioè il servizio del debito. Inizialmente si fa riferimento ai debiti finanziari esistenti, differenziando quelli a breve da quelli a lungo.
L'analisi dei debiti in essere permette una prima determinazione degli oneri finanziari, che deve essere integrata dopo la valutazione complessiva degli effetti finanziari.
L'analisi congiunta delle tre attività porta alla determinazione, dell'impatto finanziario totale, cioè delle risorse finanziarie necessarie a supportare la situazione di crisi e dei tempi di reperimento. Questo, oltre a eventuali richieste verso il sistema bancario, porta alla valutazione della necessità:
Alla luce di quanto sopra, proviamo ad indicare, passo per passo, cosa potrebbe utilizzare l'imprenditore per far fronte alle esigenze operative, di liquidità, finanziarie e di investimento che necessità per la ripartenza.
Esistono una serie di incentivi già presenti e alcuni pensati e resi disponibili in concomitanza dell'emergenza economica, erogati dallo Stato (anche con l'utilizzo di Fondi strutturali della Commissione Europea), dagli Enti Locali e da Enti a partecipazione Statale che possono essere d'aiuto.
In primo luogo le aziende dovranno garantire di poter far fronte agli impegni finanziari e alle scadenze ordinarie.
A tal proposito sia il Decreto Legge del 2 marzo 2020 n. 9, sia il Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, sia l'Addendum all'Accordo per il Credito 2019 del 6 marzo 2020, sia il Decreto Legge del 8 aprile 2020 n. 23, sia le misure di Cassa Depositi e Prestiti possono sostenere l'azienda nel mantenimento e nella gestione della liquidità necessaria agli impegni di breve e medio periodo.
Con Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9 e con circolare MCC 4/2020, è stato definito per la durata di dodici mesi, per le micro, piccole e medie imprese con sede o unità locali ubicate nei Comuni di cui all'Allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, l'intervento del Fondo di Garanzia concesso a titolo gratuito, con priorità di istruttoria e delibera, e con la copertura massima per tutte le operazioni dell'80% dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per la garanzia diretta e 90% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia per la riassicurazione.
Per far fronte ad esigenze di liquidità ed alle scadenze dei finanziamenti il Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 e il Decreto Legge 8 aprile n. 23 hanno previsto una serie di misure ed in particolare l'art 13 del D.L. 23/2020 che abroga l'art. 49 del D.L. 18/2020, prevede fino al 31 dicembre 2020 alle imprese con al massimo 499 dipendenti con sede in Italia che la garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI:
La garanzia è concessa anche in favore di imprese che presentano dopo il 31 gennaio 2020 esposizioni nei confronti del finanziatore classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate" o che dopo 31 dicembre 2019, sono state ammesse a procedure concorsuali (concordati in continuità, art. 182 bis o art. 67).
Inoltre:
Le banche possono inoltre offrire ulteriori forme di moratoria, ad esempio quelle previste dall'apposito Accordo per il credito 2019, sottoscritto per rinnovo il 15 novembre 2018, tra l'ABI, Alleanza delle Cooperative Italiane (AGCI, Confcooperative, Legacoop) CIA-Agricoltori Italiani, CLAAI, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, Confetra, Confimi Industria, Confindustria e Rete Imprese Italia (Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti), ampliato e rafforzato dall'Addendum del 6 marzo 2020. L'accordo sottoscritto prevede la moratoria riferita ai finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese danneggiate dall'emergenza epidemiologica "COVID-19". La sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti può essere chiesta fino a un anno. La sospensione è applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine (mutui), anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e alle operazioni di leasing, immobiliare o mobiliare. In questo ultimo caso, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing.
Per le operazioni di allungamento dei mutui, il periodo massimo di estensione della scadenza del finanziamento può arrivare fino al 100% della durata residua dell'ammortamento. Per il credito a breve termine e il credito agrario di conduzione il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni.
Nell'accordo è previsto che, ove possibile, le banche possono applicare misure di maggior favore per le imprese rispetto a quelle previste nell'Accordo stesso e si auspica che, al fine di assicurare massima tempestività nella risposta, si accelerino le procedure di istruttoria.
Con DGR n. 2995 del 30 marzo 2020 anche Regione Lombardia ha aderito all'Addendum all'Accordo per il credito 2019 del 6 marzo 2020, che ha esteso l'applicazione della misura "Imprese in Ripresa 2.0" di cui all'Accordo per il Credito 2019 ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020. Con la medesima DGR Regione Lombardia ha ampliato la platea delle agevolazioni per le quali poter accedere alla Moratoria Regionale e ne ha esteso l'applicabilità alle imprese di tutte le dimensioni. Ciò consente alle imprese lombarde - in possesso dei requisiti richiesti - di sospendere il pagamento della quota capitale o di allungare la scadenza fino al 100% della durata residua dell'ammortamento dei finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 a valere su misure agevolative regionali elencate nel bando.
Cassa Depositi e Prestiti (CDP) in collaborazione con SACE e SIMEST ha previsto un Piano di interventi da 17 miliardi di euro a sostegno dell'economia italiana, durante l'emergenza Covid-19, ed in particolare:
Oltre a quanto sopra al fine di sostenere l'azienda nel mantenimento e nella gestione della liquidità è assolutamente necessaria un'attività di rinegoziazione dei debiti e dei crediti commerciali, al fine di ottenere un corretto bilanciamento di entrate e uscite, mantenendo un corretto rapporto con fornitori e clienti assolutamente essenziale al momento della ripartenza.
Per quanto concerne il pagamento nel breve periodo di ritenute, contributi previdenziali e assistenziali e assicurazione obbligatoria, adempimenti e versamenti fiscali e contributivi il Consiglio dei Ministri ha previsto una serie di misure (si è in attesa delle misure previste per i mesi di aprile e maggio), in particolare il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 "Cura Italia" e il Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 "Decreto Liquidità" hanno previsto:
Oltre alle misure strettamente di carattere finanziario ve ne sono altre che hanno comunque un impatto determinante a livello finanziario: innanzitutto le misure sul lavoro.
Per fronte alla riduzione dell'attività e per cercare di sostenere le aziende il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, la circolare Inps del 20 marzo 2020 n. 1287, il messaggio Inps del 23 marzo 2020 n. 1281 e la circolare Inps del 28 marzo 2020 n. 47, ha previsto misure rapide legate ammortizzatori sociali ed in particolare:
Non possiamo dimenticarci che per garantire una continuità aziendale è necessario comunque pensare al futuro e per pensare al futuro non è possibile, in un mercato così competitivo, arrestare gli investimenti. È necessario pertanto conoscere quali sono.
A tal riguardo una carrellata delle principali misure suddivise per tipologia:
Sono incentivi necessari a creare un cambiamento che permetterà alle aziende non solo di ripartire ma di consolidarsi sul mercato di riferimento ovvero trovare nuovi sbocchi.
Inoltre, le aziende e i professionisti dovranno continuare ad attivare politiche di Smart Working al fine di ridurre gli assembramenti e la possibilità di contatto.
Auspichiamo con questa guida di essere riusciti a dare in un unico documento un quadro esaustivo ma al contempo semplificato del nuovo contesto in cui le nostre imprese si troveranno ad operare avendo riguardo di conoscere le norme, le responsabilità e le opportunità con le quali ci si dovrà confrontare e delle quali si potrà approfittare per ripartire.
Rimane inteso che la differenza, la faranno sempre la passione, la voglia, la determinazione e il coraggio che ogni imprenditore, con l'aiuto della propria squadra, riuscirà a mettere in campo per vincere questa sfida epocale e riconquistarsi il mercato e un pezzettino di posti al sole.
Buona fortuna a tutti!
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