Contabilizzazione dei crediti d’imposta 4.0: alcune indicazioni

Data pubblicazione: 17/03/2021

I crediti d’imposta Industria 4.0, considerati come contributi in conto impianti, partecipano direttamente o indirettamente alla formazione del risultato d’esercizio secondo il criterio di competenza e devono essere rilevati in bilancio nel momento in cui esiste una ragionevole “certezza” che le condizioni previste per il loro riconoscimento siano soddisfatte. Così, nel caso in cui l’investimento sia stato effettuato nel corso del 2020, occorrerà riportare i crediti d’imposta nel bilancio dello stesso anno, a prescindere dal momento in cui si renderà possibile la compensazione nel modello F24.

Sino ad ora la rilevazione contabile dei crediti d’imposta, come modificati dalla legge di Bilancio 2021, non è stata disciplinata da alcuno standard contabile, anche se l’interpretazione dominante, richiamando la prassi in materia della Tremonti-quater e del credito di imposta per investimenti nelle aree depresse di cui all’art. 8 della legge n. 388/2000, propendeva per l’indicazione in bilancio quale contributo in conto impianti. Tale linea interpretativa risulta oggi confermata dall’OIC, nel documento pubblicato il 25 gennaio 2021, riguardante in particolare i bonus edilizi, ma i cui principi generali sono estendibili anche ai crediti fiscali in esame. In questo contesto, le regole da seguire per la contabilizzazione dei crediti d’imposta sono quelle dettate dall’OIC 16.

Il principio contabile definisce i contributi in conto impianti quali somme erogate da un soggetto pubblico alla società per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurati al costo delle medesime. Sul punto, la bozza dell’OIC afferma che il diritto a compensare debiti tributari rappresenta una forma di realizzo assimilabile al diritto a ricevere un pagamento da parte dello Stato.

Per il credito in esame trovano, poi, applicazione anche le ulteriori condizioni richieste dall’ OIC 16, ossia che la società beneficiaria è tenuta a mantenere “in uso” le immobilizzazioni a cui è legato il credito e che l’importo dello stesso è commisurato al costo sostenuto per l’investimento. In particolare, i crediti d’imposta, considerati come contributi in conto impianti, partecipano direttamente o indirettamente alla formazione del risultato d’esercizio secondo il criterio di “competenza” e devono essere rilevati in bilancio nel momento in cui esiste una ragionevole “certezza” che le condizioni previste per il loro riconoscimento siano soddisfatte. Il credito d’imposta andrà quindi iscritto nell’attivo dello stato patrimoniale alla voce CII5-bis. Così, nel caso in cui l’investimento sia stato effettuato nel corso del 2020, occorrerà riportare i crediti d’imposta nel bilancio dello stesso anno, a prescindere dal momento in cui si renderà possibile la compensazione degli stessi nel modello F24.

L’imputazione in bilancio dei contributi in conto impianti può avvenire mediante l’utilizzo di due metodi alternativi: il metodo diretto e il metodo indiretto.

Con il primo i contributi sono portati a riduzione del costo del cespite cui si riferiscono, con conseguenti minori ammortamenti nei successivi esercizi di competenza. In tal modo, sono imputati al conto economico solo gli ammortamenti determinati sul valore del cespite calcolato al netto dei contributi.

Con il metodo indiretto, invece, i contributi sono portati solo indirettamente a riduzione del costo del bene, in quanto vengono imputati a conto economico, alla voce A.5, fra gli altri ricavi e proventi, durante gli anni di durata dell’ammortamento del bene, rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di risconti passivi.

(Fonte: Ipsoa)