
Le attività d'impresa soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi sono ricomprese in un allegato alla normativa (DPR 151/2011) suddivise in 3 categorie A, B, C a seconda della complessità.
Alla Categoria A o di prima classe, spetta solo di presentare la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) e non è più previsto il preventivo parere di conformità dei comandi dei VV.FF.
Nella Categoria B o di seconda classe, con un livello di complessità più alto, devono presentare il progetto di adeguamento, successiva approvazione da parte del comando dei VV.FF. e SCIA.
Per le due categorie A e B, i controlli verranno eseguiti entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, mediante metodo a campione o in base a programmi settoriali.
Le attività di terza classe, Categoria C, con un livello di complessità ancora più alto, devono presentare il progetto di adeguamento, attendere il sopralluogo da parte del comando dei VV.FF. e loro approvazione, e rilascio del CPI.
Il sopralluogo sarà effettuato entro 60 giorni.
Il Nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi (DPR 151/2011) ha introdotto un nuovo elenco rispetto a quello esistente dal 1982, delle attività soggette alle visite e ai controlli per la prevenzioni incendi, i cui soggetti avrebbero dovuto adeguare la propria posizione entro e non oltre il prossimo 7 ottobre 2012, termine che è stato differito di un anno dal decreto legge 83/2012, Misure urgenti per la crescita del Paese. La nuova scadenza di adeguamento scivola quindi al 7 ottobre 2013.
La scadenza del 7 ottobre 2012 è stata differita di un anno dal decreto legge 83/2012 "Misure urgenti per la crescita del Paese". La nuova scadenza di adeguamento è quindi il 7 ottobre 2013!
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