Contributo a fondo perduto: soggetti con ricavi da 10 a 15 milioni di euro
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Contributo a fondo perduto fino a 150.000 euro.
Le modalità e i termini per la richiesta del beneficio di cui all’art. 1, comma 30-bis del decreto Sostegni bis sono stati fissati dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 268440 del 13 ottobre 2021.
Con l’istanza si può richiedere il solo contributo Sostegni (ex art. 1 del D.L. n. 41/2021) oppure il solo contributo Sostegni bis alternativo (ex art. 1, commi da 5 a 13 del D.L. n. 73/2021) oppure entrambi. Nel caso di richiesta e riconoscimento del solo contributo Sostegni, spetta anche il contributo Sostegni bis automatico.
Sia per il contributo Sostegni che per il contributo Sostegni bis alternativo possono presentare domanda i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che – nel secondo periodo d’imposta precedente a quello in corso al 25/07/2021 – hanno conseguito un ammontare di ricavi o di compensi superiori a 10.000.000 euro e fino a 15.000.000 euro.
Inoltre:
- il contributo Sostegni spetta se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 è inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Il beneficio spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 01/01/2019;
- il contributo Sostegni bis alternativo spetta se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 01/04/2020 al 31/03/2021 è inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 01/04/2019 al 31/03/2020. Tale requisito del calo del fatturato, a differenza del contributo Sostegni, deve essere rispettato anche dai soggetti con partita Iva attivata dal 01/01/2019.
Soggetti esclusi: soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo il 31/12/2019; soggetti la cui attività risulti cessata: per il contributo Sostegni alla data del 23/03/2021, per il contributo Sostegni bis automatico e alternativo alla data del 26/05/2021; enti pubblici; intermediari finanziari.
Riferimento di legge: D.L. 73/2021 art. 1 comma 30-bis
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