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Incentivi e agevolazioni per PMI innovative

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Definizione di PMI innovativa.

Ai sensi della raccomandazione 361/2003 della Commissione europea, si definiscono PMI innovative le imprese che impiegano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro, e che rispettano i seguenti requisiti:

  • sono costituite come società di capitali, anche in forma cooperativa;
  • hanno sede principale in Italia, o in altro paese membro dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
  • dispongono della certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili;
  • le loro azioni non sono quotate in un mercato regolamentato;
  • non sono già iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle startup innovative e agli incubatori certificati;
  • infine, il contenuto innovativo dell’impresa è identificato con il possesso di almeno due dei tre seguenti criteri:1) volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura almeno pari al 3% della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione. Le spese devono essere evincibili dall’ultimo bilancio approvato, e vanno descritte in nota integrativa;

    2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una quota almeno pari a 1/5 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in una quota almeno pari a 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;

    3) titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

Un’impresa in possesso dei requisiti sopra descritti può ottenere lo status di PMI innovativa registrandosi in un’apposita sezione speciale del Registro delle imprese. L’iscrizione, gratuita e a carattere volontario, avviene trasmettendo telematicamente alla Camera di Commercio territorialmente competente un’autocertificazione di possesso dei requisiti.

Agevolazioni dedicate specificamente alle PMI innovative.

  1. esonero dall’imposta di bollo: le PMI innovative sono esentate dal pagamento dell’imposta di bollo abitualmente dovuta per l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese e per gli atti connessi al Registro;
  2. deroghe alla disciplina societaria ordinaria: alle PMI innovative costituite in forma di s.r.l. è consentito di:
    -creare categorie di quote dotate di particolari diritti (ad esempio, si possono prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione);
    -effettuare operazioni sulle proprie quote;
    -emettere strumenti finanziari partecipativi;
    -offrire al pubblico quote di capitale;
  3. proroga del termine per la copertura delle perdite: in caso perdite d’esercizio comportino una riduzione del capitale aziendale di oltre un terzo, in deroga al codice civile il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo (invece del primo esercizio successivo). In caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale, l’assemblea, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell’esercizio successivo;
  4. deroga alla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica: nel caso le PMI innovative conseguano ricavi “non congrui” oppure siano in perdita fiscale sistematica, non scattano nei loro confronti le penalizzazioni fiscali previste per le cosiddette società di comodo, ad esempio l’imputazione di un reddito minimo e di una base imponibile minima ai fini Irap, l’utilizzo limitato del credito IVA, l’applicazione della maggiorazione Ires del 10,5%;
  5. remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale: le PMI innovative possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity. Il reddito derivante dall’assegnazione di tali strumenti non concorre alla formazione del reddito imponibile, né ai fini fiscali, né ai fini contributivi;
  6. incentivi fiscali per gli investitori in equity: gli investimenti nel capitale di rischio delle PMI innovative, provenienti da persone fisiche e giuridiche, sono ricompensati con un importante incentivo fiscale:
    -per le persone fisiche, una detrazione dall’imposta lorda Irpef pari al 30% dell’ammontare investito, fino a un massimo di euro 1.000.000,00;
    -per le persone giuridiche, deduzione dall’imponibile Ires pari al 30% dell’ammontare investito, fino a un massimo di euro 1.800.000,00;
  7. raccolta capitali tramite campagne di equity crowdfunding;
  8. facilitazioni all’accesso al Fondo di Garanzia per le PMI: la garanzia, applicabile sia in via diretta che su operazioni effettuate tramite confidi, copre l’80% del credito erogato dalla banca, fino a un massimo di euro 2.500.000,00;
  9. agenzia ICE: servizi ad hoc per l’internazionalizzazione delle PMI.

Riferimento di legge: D.L. 3/2015

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