Formare per assumere – Incentivi occupazionali e voucher per l’adeguamento delle competenze

Solo imprese settore autotrasporto

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Obiettivo: superare il mismatch tra domanda e offerta di lavoro, permettendo alle imprese di colmare il gap di profili e competenze in fase di assunzione, attraverso il finanziamento di percorsi formativi abbinati ad incentivi occupazionali.

Dotazione finanziaria: 15.000.000,00 euro.

E’ stata disposta una riserva finanziaria pari ad euro 2.000.000 destinata al finanziamento di percorsi formativi abbinati ad incentivi occupazionali per le sole micro e piccole imprese del settore dell’autotrasporto (codice Ateco 49.41.00 – “Trasporto di merci su strada”) con un massimo di 50 addetti e utilizzabile solo per le assunzioni di autisti con patente C, C/E e CQC.

Beneficiari sono i datori di lavoro aventi unità produttiva/sede operativa ubicata sul territorio di Regione Lombardia, rientranti in una delle seguenti categorie: imprese iscritte alla Camera di Commercio di competenza; Enti del Terzo Settore; associazioni riconosciute e fondazioni, aventi personalità giuridica; lavoratori autonomi esercenti arti o professioni con partita IVA attiva, in forma singola o associata; associazioni e consorzi tra i soggetti di cui ai punti precedenti.

Sono esclusi i codici Ateco 96.04.1; 96.04.10; 92.00.01; 92.00.02; 92.00.09; 47.78.94. Sono inoltre esclusi: le pubbliche amministrazioni; i soggetti iscritti all’Albo regionale degli operatori accreditati per i servizi di formazione e lavoro; le società, gli enti e singoli professionisti che prestano servizi di consulenza e assistenza tecnica a favore dei soggetti coinvolti nell’attuazione, controllo, certificazione e sorveglianza del bando.

Destinatari: lavoratori che prima dell’assunzione risultavano privi di impiego (di tipo subordinato o parasubordinato) da almeno 30 giorni (di calendario). Sono esclusi coloro che sono fruitori di misure regionali già comprensive delle medesime agevolazioni o tipologie di servizi (es. Garanzia Giovani, Azioni di rete per il lavoro, Ricetta lavoro/Incentivi assunzionali, Formazione continua – Fase VI).

Caratteristiche dell’agevolazione

  • Voucher per la formazione: riconosciuto, a seguito dell’assunzione, a copertura del costo sostenuto per il percorso formativo, fino a 3.000,00 euro per ciascun lavoratore assunto, a fronte del servizio fruito e della sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato. È riconosciuta la formazione avviata a partire dal 08/07/2021; la formazione deve essere erogata da un operatore appartenente all’elenco regionale degli operatori accreditati per i servizi alla formazione; il percorso formativo deve avere una durata minima di 40 ore; i corsi di formazione abilitante o regolamentata devono rispettare le durate previste dai relativi ordinamenti; è possibile l’ammissione al finanziamento di servizi formativi erogati da enti diversi dagli operatori accreditati regionali esclusivamente se finalizzati all’acquisizione di patentini o di specifiche certificazioni;
  • voucher per i servizi di ricerca e selezione (attivati a partire dal 08/07/2021 ed erogati prima dell’assunzione) fino a 500,00 euro per ciascuna assunzione. I servizi devono essere erogati da soggetti appartenenti all’elenco regionale degli operatori accreditati per i servizi al lavoro; il voucher non è riconosciuto qualora l’assunzione del lavoratore avvenga con contratto di apprendistato di I o III livello;
  • incentivo occupazionale condizionato alla realizzazione di un percorso formativo e differenziato in base alla difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro, come segue:
    lavoratori fino a 54 anni: 4.000,00 euro;
    lavoratrici fino a 54 anni: 6.000,00 euro;
    lavoratori a partire da 55 anni: 6.000,00 euro;
    lavoratrici a partire da 55 anni: 8.000,00 euro.

A tali importi si aggiunge un ulteriore valore di 1.000,00 euro se l’assunzione viene effettuata da un datore di lavoro con meno di 50 dipendenti.

L’incentivo è concesso a fronte di contratti di lavoro subordinato:
– a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 mesi, anche in apprendistato;
– a tempo pieno, a tempo parziale (di almeno 20 ore settimanali medie).

L’incentivo è riconosciuto successivamente al completamento del percorso formativo (comprovato dall’attestato di partecipazione) ed è subordinato all’effettività del contratto di lavoro e alla permanenza del lavoratore presso l’impresa. Sono ammessi all’incentivo i contratti di lavoro sottoscritti a partire dal 08/07/2021.

Il datore di lavoro è tenuto a presentare una domanda per ciascun lavoratore assunto.

Regime di aiuto: Quadro temporaneo oppure de minimis.

Disposizioni relative al riconoscimento dei contratti di apprendistato.

  • per l’apprendistato di I e III livello (ex artt. 43 o 45 D.lgs. 81/2015), la formazione è facoltativa, e, qualora necessaria, può essere riconosciuta esclusivamente quella formazione riferita all’acquisizione di un patentino o specifica certificazione di cui all’Allegato 1A;
  • per l’apprendistato di II livello (ex art. 44 del D.lgs. 81/2015), la formazione è facoltativa e, qualora necessaria, può essere riconosciuta soltanto se riferita a corsi erogati da enti accreditati per i servizi alla formazione di Regione Lombardia e inseriti nell’offerta formativa ID 404 “Percorsi Professionalizzati” o, alternativamente, all’acquisizione di un patentino o specifica certificazione di cui all’Allegato 1A.

È stato inoltre precisato che, per le assunzioni effettuate con contratti diversi dalla tipologia di apprendistato, in caso di mancata rendicontazione o di esito negativo dell’istruttoria relativa alla domanda di liquidazione del relativo voucher per la formazione, gli eventuali servizi di ricerca e selezione non potranno essere rendicontati/ liquidati.

Termini di presentazione delle domande: dalle ore 12.00 del 1° aprile alle ore 12.00 del 30 giugno 2022.

 

ALLEGATI con i percorsi formativi ammissibili.

[formazione] [percorsi formativi] [assunzione] [incentivi occupazionali] [nuove assunzioni]

Riferimento di legge: D.g.r. Lombardia 4922/2021

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