Fondo Nuove Competenze

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Il Fondo interviene per consentire la graduale ripresa dell’attività dopo l’emergenza epidemiologica, con la finalità di innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro offrendo ai lavoratori l’opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle nuove condizioni del mercato del lavoro, e sostenendo le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi.

Dotazione finanziaria 2020-2021: euro 730.000.000,00.

Destinatari del Fondo: tutti i datori di lavoro del settore privato previa stipula di accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro (articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, stabilendo che parte dell’orario sia dedicata alla realizzazione di appositi percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore.

Sono interessati dagli interventi i lavoratori dipendenti occupati nelle imprese ammesse a beneficiare dei contributi finanziari del FNC o in somministrazione.

Gli accordi collettivi devono essere sottoscritti entro il 30/06/2021 e devono prevedere i progetti formativi, il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento e il numero di ore di riduzione dell’orario di lavoro da destinare allo sviluppo delle competenze.
Limite orario massimo: 250 ore per lavoratore.

Gli accordi collettivi devono individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, in ragione dell’introduzione di innovazioni o di servizi in risposta a mutate esigenze produttive; le attività formative possono anche avere la finalità di promuovere processi di mobilità e ricollocazione.

Le attività di sviluppo delle competenze si devono concludere entro 90 giorni dall’approvazione della domanda (nel caso di cofinanziamento da parte di Fondi interprofessionali, è possibile che tale limite venga innalzato a 120 giorni).

Sono individuabili come soggetti erogatori dei percorsi formativi tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale, i soggetti privati ovvero altri soggetti che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari, svolgono attività di formazione.

Può svolgere il ruolo di soggetto erogatore della formazione la stessa impresa che presenta domanda di contributo, dimostrando preventivamente di possedere i requisiti fisici, tecnici e professionali.

In caso di gruppi societari la domanda può essere presentata dalla capogruppo anche per conto delle società controllate al 100%.

La domanda di contributo può essere oggetto di cofinanziamento di risorse da parte dei Programmi Operativi Nazionali e Regionali del Fondo Sociale Europeo, dei Fondi Paritetici Interprofessionali (attraverso avvisi dedicati o utilizzando il conto formazione aziendale) nonché, per le specifiche finalità, del Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori.

ANPAL determina l’importo massimo riconoscibile al datore di lavoro, distinto tra il costo delle ore di formazione e i relativi contributi previdenziali e assistenziali. L’erogazione del contributo è eseguita da INPS, su richiesta di ANPAL, con due modalità a scelta dell’azienda: 1) erogazione del 40% all’approvazione del progetto (previa presentazione di una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa) e rimanente a saldo; 2) unica tranche a saldo.

Tipologia di istruttoria: a sportello. 

Termini di presentazione delle domande: in attesa di definizione.
La domanda può essere per singola azienda o cumulativa.
A ogni domanda di contributo deve essere allegato un progetto che dia evidenza degli obiettivi di apprendimento, dei soggetti destinatari, del soggetto erogatore, degli oneri, delle modalità di svolgimento e della durata del percorso di apprendimento, delle modalità di valorizzazione delle competenze possedute dal lavoratore, delle modalità di personalizzazione dei percorsi, delle modalità di trasparenza e attestazione delle competenze acquisite.

  • Nel caso di gruppi societari, la domanda può essere presentata dalla capogruppo anche per conto delle società controllate;
  • nel caso in cui le imprese accedano al FNC per il tramite di avvisi su conto sistema di un Fondo Paritetico Interprofessionale o tramite il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori, la domanda può essere presentata dal Fondo in nome e per conto delle imprese aderenti.

I datori di lavoro che hanno già presentato istanza possono presentare una nuova domanda per l’accesso al FNC, a patto che l’istanza riguardi lavoratori diversi da quelli indicati nella prima istanza.

La misura è stata rifinanziata nell’ambito del PNRR. Si attende la pubblicazione dei nuovi termini di presentazione delle domande

[decreto rilancio] [fondo nuove competenze] [covid] [coronavirus] [formazione] [formazione continua] [ammortizzatori sociali] [anpal] [inps] [proroga]

Riferimento di legge: D.L. 34/2020 art. 88 comma 1 e ss.mm.ii.

Documenti allegati

1931_Normativa.zip

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